
Anticipazione indebita del TFR: chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’anticipo mensile del TFR in busta paga è illegittimo salvo specifiche previsioni contrattuali o normative. In caso di violazione, il datore di lavoro dovrà ripristinare l’accantonamento delle somme e regolarizzare la posizione contributiva
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – ha fornito – con una nota – importanti precisazioni sulla possibilità di anticipare il TFR mensilmente in busta paga, chiarendo i limiti e le conseguenze di questa prassi per i lavoratori e le aziende.
Ma vediamo cosa dice la normativa:
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una somma accantonata dal datore di lavoro a favore del dipendente, destinata a essere corrisposta alla fine del rapporto di lavoro;
L’anticipazione del TFR è consentita solo nei casi specifici previsti dall’art. 2120 del codice civile, oppure se previsto da contrattazione collettiva o da accordi individuali di miglior favore;
La prassi dell’anticipo mensile in busta paga, fuori dai casi previsti dalla legge o dai contratti, è considerata illegittima. In tal caso, le somme erogate non sono considerate TFR, ma “maggiore retribuzione” e, come tali, sono soggette a contribuzione previdenziale.
Quali sono le conseguenze per il lavoratori e le aziende? Se il datore di lavoro anticipa il TFR in modo non conforme alla normativa, l’Ispettorato può intervenire imponendo all’azienda di ricostituire l’accantonamento del TFR, tramite un apposito provvedimento (art. 14 D.Lgs. 124/2004). Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR deve essere versato al Fondo Tesoreria INPS e non può essere anticipato se non nei casi previsti dalla legge. Le quote versate al Fondo sono considerate “indisponibili”, salvo le eccezioni di legge.
Cosa devono sapere i lavoratori?
L’anticipo mensile del TFR in busta paga non è un diritto automatico e può essere concesso solo nei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi;
Se ricevete il TFR ogni mese senza una base normativa o contrattuale, quelle somme non sono considerate TFR ma retribuzione ordinaria, con possibili conseguenze contributive e fiscali;
In caso di dubbi o irregolarità, potete rivolgervi ai nostri sindacalisti o all’Ispettorato del Lavoro per verificare la correttezza delle pratiche aziendali.
“L’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021”