Lavoro intermittente, confermata la continuità normativa nonostante l’abrogazione del Regio decreto 2657 del 1923. I chiarimenti del Ministero del lavoro
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Lavoro intermittente, confermata la continuità normativa nonostante l’abrogazione del Regio decreto 2657 del 1923. I chiarimenti del Ministero del lavoro

Set 5, 2025

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 15 del 27 agosto 2025 per fornire chiarimenti in merito alle conseguenze dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657 del 1923, avvenuta con la legge n. 56 del 2025, sulla disciplina del lavoro intermittente. La circolare interviene soprattutto in risposta alle richieste di chiarimento provenienti dal settore turistico, dove il ricorso al contratto di lavoro intermittente è particolarmente diffuso.

Il Ministero conferma che, nonostante l’abrogazione del Regio decreto abbia implicato anche la contestuale abrogazione del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004, ciò non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente. In particolare, il rinvio alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, effettuato dal D.M. 2004, è considerato un rinvio meramente materiale. Ciò significa che le attività elencate nella tabella restano valide e utilizzabili per la stipula di contratti di lavoro intermittente, anche se il Regio decreto di riferimento è stato abrogato.

La circolare ribadisce quindi che le tabelle con le tipologie di lavoro discontinue, nonostante l’abrogazione formale della norma originaria, continuano ad avere efficacia pratica e giuridica perché sono state incorporate nel D.M. 23 ottobre 2004, che a sua volta è ancora in vigore in base alla normativa vigente (art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015). Ne consegue che i datori di lavoro possono continuare a utilizzare il contratto intermittente seguendo le attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, senza che l’abrogazione del decreto originario comporti modifiche alla disciplina vigente.

La circolare serve dunque a rassicurare datori, lavoratori e operatori del settore che la legge n. 56/2025, pur abrogando un testo normativo storico, non modifica di fatto le previsioni sull’uso del lavoro intermittente e mantiene attive le modalità previste per particolari tipologie di attività discontinue, confermando la continuità normativa nell’ambito di questa fattispecie contrattuale.

Questi chiarimenti consentono di evitare incertezze applicative e confermano la validità della disciplina già nota, in particolare per settori come il turismo, dove il lavoro a chiamata ha un ruolo rilevante.