Vittoria sindacale ai Musei Civici di Trieste: il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 28 e condanna la Cooperativa Cristoforo
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Vittoria sindacale ai Musei Civici di Trieste: il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 28 e condanna la Cooperativa Cristoforo

Feb 18, 2026
Sanzionato il "muro di silenzio" aziendale e l'ostruzionismo verso la Rappresentanza sindacale aziendale: Cooperativa condannata a ripristinare le relazioni sindacali, annullare i trasferimenti e pagare i permessi

Con una decisione di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei lavoratori, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste, dott. Paolo Ancora, ha sancito la vittoria della Fesica Confsal nella controversia legale contro la Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus. Il cuore della sentenza risiede nell’accoglimento del ricorso presentato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, lo strumento giuridico d’urgenza previsto per reprimere le condotte antisindacali. Attraverso questo dispositivo, il Tribunale ha riconosciuto come l’agire della cooperativa non abbia colpito soltanto i singoli dipendenti, ma abbia leso l’interesse collettivo del sindacato, ostacolandone attivamente la presenza e l’azione all’interno dei Musei Civici triestini.

Il Giudice ha accertato che, a seguito del subentro nell’appalto museale, la Cooperativa Cristoforo ha messo in atto una serie di comportamenti oggettivamente idonei a marginalizzare il sindacato. Tra questi, spicca come gravemente antisindacale il trasferimento delle due rappresentanti aziendali (RSA) dalla sede storica della Risiera di San Sabba verso altre collocazioni. Tale scelta, operata senza il preventivo e necessario nulla osta del sindacato, è stata giudicata un tentativo di sradicare i dirigenti sindacali dal proprio gruppo di riferimento, indebolendo la capacità di coordinamento e tutela dei lavoratori.

Oltre ai trasferimenti illegittimi, la condotta sanzionata dal Tribunale riguarda un sistematico ostruzionismo amministrativo e relazionale. La cooperativa è stata infatti condannata per il mancato pagamento di decine di ore di permesso sindacale e per aver ignorato sistematicamente, per mesi, le comunicazioni e le richieste di incontro avanzate dalle rappresentanti. Il decreto sottolinea come questo “muro di silenzio”, unito alla concessione tardiva dei permessi per le attività istituzionali, abbia creato un clima di isolamento volto a privare il sindacato della propria funzione negoziale.

In virtù dell’accoglimento del ricorso ex art. 28, il Tribunale ha ordinato alla Cooperativa Cristoforo la cessazione immediata di ogni comportamento illegittimo e la rimozione dei relativi effetti.

L’azienda è stata obbligata a reintegrare le due rappresentanti sindacali nella loro sede originaria presso la Risiera di San Sabba, a saldare tutti gli arretrati relativi ai permessi non retribuiti e a garantire, per il futuro, un riscontro tempestivo e corretto alle interlocuzioni sindacali. La sentenza, che condanna inoltre la cooperativa al pagamento della metà delle spese legali, ripristina così la piena agibilità democratica all’interno dei luoghi di cultura della città, confermando l’inviolabilità delle tutele sindacali previste dall’ordinamento italiano.

R.F.