Contrattazione: nuove figure dedicate all’IA nel Ccnl terziario Sistema impresa – Fesica Confsal
Nazionali

Contrattazione: nuove figure dedicate all’IA nel Ccnl terziario Sistema impresa – Fesica Confsal

Set 25, 2024

Di seguito l’articolo di Cristian Callegaro, apparso il 17 settembre 2024 su NT+Lavoro del Sole 24 Ore

Importante restyling della classificazione del personale, aumento delle retribuzioni, una tantum: sono le novità più importanti contenute nell’accordo di rinnovo, sottoscritto il 2 settembre tra Confederazione delle Imprese e dei Professionisti Sistema Impresa, Aifos e Fesica Confsal, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.

Per la parte economica il contratto decorre dal 1° maggio 2023 e sarà efficace fino al 31 marzo 2027. Salve decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorrono dal 1° aprile 2024. Gli articoli relativi alla classificazione del personale hanno subito rilevanti modifiche. All’articolo 96-bis, oltre che per il settore Ict, sono state aggiunte ulteriori particolari classificazioni relative a diverse attività di servizi professionali alle imprese. È stata inoltre introdotta una parte specifica inerente il settore dell’intelligenza artificiale (sezione D) dove sono contemplate le seguenti figure professionali:

  • ingegnere software e machine learning;
  • ingegnere dei dati;
  • sustainibility manager;
  • scienziati comportamentali e cognitivi;
  • consulenti di IA.
    All’articolo 96-ter viene inoltre regolamentata la classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’information and communication technology. L’accordo prevede un aumento della paga base nazionale conglobata sul IV livello per complessivi 240,00 euro, da erogare secondo le seguenti decorrenze:
  • 30,00 euro dal 1° aprile 2023;
  • 70,00 dal 1° aprile 2024;
  • 30,00 dal 1° marzo 2025;
  • 35,00 dal 1° novembre 2025;
  • 35,00 dal 1° novembre 2026;
  • 40,00 dal 1° febbraio 2027.
    Gli importi sono riparametrati per tutti gli altri livelli della classificazione del personale. A favore dei lavoratori in forza al 2 settembre 2024 è prevista l’erogazione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari a 350,00 euro riferito al IV livello e riparametrato sugli altri livelli. Ai fini del computo, tale importo verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. L’una tantum verrà erogata in due tranche di pari importo: la prima con la retribuzione di settembre 2024, la seconda con la retribuzione di luglio 2025. Agli apprendisti sarà erogato un importo riproporzionato in base al trattamento economico applicato. L’una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di competenza dell’una tantum. Inoltre non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il trattamento di fine rapporto.

Assorbimenti
compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. L’una tantum verrà erogata in due tranche di pari importo:
la prima con la retribuzione di settembre 2024, la seconda con la retribuzione di luglio 2025. Agli apprendisti sarà erogato un importo riproporzionato in base al trattamento economico applicato. L’una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di competenza dell’una tantum. Inoltre non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il trattamento di fine rapporto.


Gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché quelli derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti salvo espressa diversa previsione in sede di accordo individuale o collettivo. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del contratto. Gli aumenti diversi dai precedenti potranno essere assorbiti soltanto se ciò sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1°
gennaio 2022.

Altre novità sono previste nelle seguenti materie:

  • procedura di rinnovo contrattuale;
  • clausole elastiche;
  • congedo parentale;
  • congedo per le donne vittima di violenza di genere;
  • causali di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • ipotesi di stagionalità in località turistiche.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *