Vicenda Sofar- Alfasigma: fatto il possibile. Non è tutto da buttare

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Vicenda Sofar- Alfasigma: fatto il possibile. Non è tutto da buttare

Ridotto l’impatto occupazionale di 101 posizioni di lavoro dei 333 esuberi attraverso recuperi con job posting e trasferimenti, uscite per dimissioni e naturale scadenza dei contratti a termine, oltre alla definizione delle condizioni economiche per le fuoriuscite volontarie

Vengono smontate le tesi ed i metodi di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil sul caso Sofar-Alfasigma e le strumentalizzazioni costruite attorno alla problematica e la garanzia occupazionale dei lavoratori. Difatti la nostra Federazione, insieme ad altre sigle sindacali autonome, nella vicenda Sofar-Alfasigma sul licenziamento collettivo, è sempre stata chiara: dall’inizio fino all’ultimo incontro dello scorso 18 aprile.

Per Filctem, Femca e Uiltec “non c’è accordo sugli esuberi, le prospettive restano inaccettabili”.

A Bologna, invece, tra Alfasigma SpA e Fesica Confsal, UGL Chimici, Failc Confail e Fialc Cisal, nella notte del 18 aprile a seguito dell’ultima sessione di confronto tra le Parti iniziata il giorno prima e sempre in merito alla procedura di licenziamento collettivo di 333 esuberi, è stato firmato il verbale di riunione che ha definito le complessive condizioni per la gestione delle eccedenze occupazionali in attesa della convocazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la conclusione della suddetta procedura, con termine il prossimo 5 maggio.

Prima di quella data, il prossimo 28 aprile, le Parti sociali sono convocate per l’espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società.

Ma a cosa si è arrivati? Tutto da buttare? Oltre ad un minor impatto occupazionale complessivamente pari al 33%, ed una riduzione delle eccedenze occupazionali da 333 a 256 esuberi, sono stati regolamentati gli istituti relativi ai trasferimenti da una sede di lavoro all’altra, all’outplacement (anche per un familiare o un convivente del dipendente fuoriuscito e/o trasferito), il mantenimento d’iscrizione al FASCHIM per il periodo di fruizione della NaSpi, le quantità economiche delle incentivazioni all’esodo volontarie, anche per i dipendenti pensionabili, attraverso integrazioni economiche aggiuntive relativamente ad opzione donna e quota 103.

Nell’auspicio di poter favorire il raggiungimento del saldo zero nella gestione della problematica occupazionale residuale, dalla data di sottoscrizione del verbale di del 18 aprile scorso sino al termine della procedura di licenziamento collettivo – 5 maggio 2023 – in sede ministeriale, mediante fuoriuscite volontarie, sono state regolamentate in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso, le quantità economiche seguenti d’incentivazione all’esodo:

ACCELERATORE: 1 mensilità per i lavoratori fino a 40 anni; 2 mensilità per i lavoratori ricompresi tra i 40 e 50 anni; 6 mensilità per i lavoratori di età superiore ai 50 anni;

INCENTIVO ALL’ESODO: 15 mensilità con un massimo di 22 mensilità, applicando il principio per il riconoscimento di 1 mensilità aggiuntiva alle 15 di base per ogni anno di anzianità aziendale, ai lavoratori con età anagrafica fino a 40 anni; 30 mensilità per i lavoratori ricompresi tra i 40 anni e 1 giorno fino ai 50 anni; 43 mensilità per i lavoratori ricompresi tra i 50 anni e 1 giorno fino ai 56 anni; 45 mensilità per i lavoratori da 56 anni e 1 giorno.

L’azienda in tempi rapidi formalizzerà ai lavoratori esuberanti, la richiesta di volontà ad aderire al suddetto piano d’incentivazione all’esodo, cui seguirà la sottoscrizione dei verbali di conciliazione in sede sindacale.

ALFREDO MANCINI

“Alfasigma – ha fatto sapere il vice segretario Alfredo Mancini presente a Bologna – ha garantito si possano risolvere le rimanenti sofferenze occupazionali mediante le fuoriuscite volontarie economicamente incentivate, secondo le condizioni previste proprio nel verbale di riunione del 18 aprile scorso, attraverso la conseguente non opposizione al licenziamento”.

“La società ha ribadito anche che, qualora si dovesse registrare anche un mancato accordo presso il Ministero del Lavoro allo scadere dei termini della procedura di licenziamento collettivo, attuerà in via residuale, anche i criteri della legge 223/1991, ex art. 5, persino continuando ad applicare le condizioni di cui al predetto verbale, pur in assenza di un accordo sindacale”, ha concluso Mancini.