Lo prevede un emendamento approvato dalle commissioni Lavoro e Finanze al Senato sul dl Fiscale a prima firma Gianclaudio Bressa (Aut), presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.
In caso di mancato rispetto della misura potrebbero scattare l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Modificati, rispetto alla normativa attuale, anche i compiti del preposto stesso. Questo dovrà “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
E ancora, il preposto, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, dovrà “interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”. Questa fattispecie non era prevista dalla normativa attualmente in vigore.
Con lo stesso emendamento, inoltre, è stato stabilito che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto“.
Novità anche per la formazione del preposto. Si è stabilito, infatti, che “l’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Sempre in ambito formativo è stato previsto che la formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti “devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Si tratta di un emendamento molto importante perché rafforza, e definisce normativamente, la figura del preposto. L’introduzione del rafforzamento della figura del preposto è il primo passo per garantire un controllo interno che si affianca ai controlli esterni dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, con questo decreto, esce potenziato per competenze e per numero di addetti.
Con un altro emendamento, sempre a prima firma Bressa, si consente ai lavoratori, alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati di svolgere una formazione specifica in materia di sicurezza per far sì che tutte le persone che avranno l’incarico di occuparsi internamente di sicurezza siano formate con le più attuali, aggiornate ed efficaci impostazioni formative.