Se dimostra che in cantiere era presente il preposto sul quale gravano certe incombenze, il datore di lavoro non è punibile per non avere vigilato sui lavorati per il rispetto degli obblighi di sicurezza a loro carico
*A cura di Aldo Balzanelli e Stefano Bolzonella
Il ruolo del Preposto è stato ampiamente discusso ed analizzato nei recenti scritti di settore, in funzione anche dell’inquadramento della mansione dettato dal continuo aggiornamento giuridico. Prendiamo spunto proprio da alcune sentenze della Cassazione Penale per formulare alcune riflessioni circa il ruolo effettivo di questa figura, le responsabilità molto spesso occulte agli stessi attori coinvolti ed il ruolo della formazione nell’accrescere la cultura e la consapevolezza dei lavoratori designati o investiti iure proprio. La prima e la seconda sentenza che riportiamo definiscono con chiarezza la figura del Preposto: “…La qualifica di Preposto non necessita di essere dimostrata attraverso prove documentali attestanti la formale investitura, ben potendo essere desunta da circostanze di fatto, in base al principio di effettività” [Cassazione Penale, Sez. IV – Sentenza n.31863 del 18 luglio 2019].
“Il Preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il Preposto, come il datore di lavoro ed il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto ‘iure proprio’. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato del datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo.
…Si è poi chiarito che nella concreta attribuzione di tale qualifica deve farsi riferimento al criterio della effettività, atteso che la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri lavoratori soggetti ai suoi ordini.
“Si è quindi specificato che grava sul preposto uno specifico dovere di sorveglianza e controllo dell’attività svolta dagli altri lavoratori ed un precipuo dovere di segnalare al datore di lavoro eventuali pericoli o carenze nei sistemi di protezione” [Cassazione Penale, Sez. IV – Sentenza n.25836 del 12 giugno 2019].
La terza sentenza ci chiarisce invece il perimetro operativo e funzionale del ruolo del Preposto: “… Non si tratta, in definitiva, della decisione presa una volta per tutte dal datore di lavoro o dalla dirigenza di impiegare un certo macchinario, ma dal rinnovare ogni giorno una prassi lavorativa altamente rischiosa… Il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti”.
Ad esempio, “Il capo cantiere”, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige i lavoratori, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti” [Cassazione Penale, Sez. IV – Sentenza n.4340 del 2 febbraio 2016].
Nell’ultima sentenza che riportiamo è presente invece un importante spunto e riflessione sulla formazione del personale ed il ruolo del Preposto: ”Con particolare riferimento alla figura del preposto, a questi compete di sovraintendere alle attività, impartire istruzioni, dirigere i lavoratori, attuare le direttive ricevute e controllarne l’applicazione. Sicché l’imputato ( nel nostro caso il preposto) da un canto non avrebbe dovuto far eseguire operazioni sulla macchina priva del pannello di protezione e dall’altro avrebbe dovuto impartire ad un dipendente inesperto ,quale l’infortunato, le informazioni necessarie ad assicurare la liberazione della macchina dai film inceppativi in condizioni di totale sicurezza” [Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n.6736 del 16 febbraio 2015].
Definito quindi l’aspetto formale e la competenza di ruolo del preposto, come espresse ed indicate nell’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., inquadrato in quella che è l’interpretazione giuridica della mansione ci poniamo, alla luce di questo scenario, alcune riflessioni.
Se intendiamo il Preposto come figura cardine nell’attività di sorveglianza e vigilanza, come indicato nella giurisprudenza in parte riportata, capiamo bene che il primo attore fortemente coinvolto, affinché tale figura sia realmente operativa e capace, è in primis il datore di lavoro. Il personale che poi verrà investito del ruolo di Preposto si inserirà quindi in un contesto in cui gli verranno forniti tutti gli strumenti adeguati, oltre alla fondamentale esperienza e conoscenza tecnica del mestiere, a svolgere con spinta positiva, propositiva ed organizzativa il proprio ruolo. Questo ciclo virtuoso finalizzato alla garanzia ed alla tutela imprenditoriale, professionale e lavorativa si tradurrebbe in efficacia nell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in un processo virtuoso di miglioramento continuo.
Perché si possa innescare questo processo è fondamentale la formazione e la crescita culturale degli attori coinvolti. Infatti è necessario che in primis il datore di lavoro comprenda a fondo la natura del ruolo del preposto e ne comprenda l’efficacia operativa ed organizzativa a tutela del suo stesso ruolo datoriale.
Altro aspetto fondamentale e centrale ricade nella formazione particolare ed aggiuntiva del lavoratore individuato a ricoprire il ruolo di Preposto. Tale formazione è ben regolamentata nelle modalità e nei contenuti minimi, come indicato nell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 art.5, presenta però dei deficit strutturali in quella che è l’applicazione dell’attività formativa e dei contenuti della stessa in riferimento alle specifiche di mansione. Ovvero il legislatore, nei due testi citati, fornisce un impianto di riferimento per strutturare la formazione, nell’applicazione di tutti i giorni questa si è tradotta in una standardizzazione ed appiattimento dei contenuti in risposta ad una esigenza di mercato che bada a contenere costi e tempi.
Quanto ad oggi la formazione del Preposto è strutturata e progettata in rispondenza ai requisiti di norma ed a seguito di una corretta analisi del fabbisogno aziendale e di una adeguata analisi del rischio, in riferimento ai contenuti del DVR di cui l’azienda stessa è dotata?
Il contatto continuo con il mondo produttivo e la nostra esperienza operativa sul campo ci forniscono in tal senso rari esempi virtuosi, nel caso di aziende con una forte spinta etica e di miglioramento continuo in ambito della sicurezza, e purtroppo troppi di casi di insufficiente ove non sporadica o assente formazione e cultura in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Molti strumenti in tal senso potrebbero essere introdotti ed adoperati dalle aziende stesse e dagli organismi preposti all’incentivazione della formazione. Si potrebbe per esempio iniziare a vagliare la progettualità dei piani formativi, soprattutto in ambiente di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto questi dovrebbero coincidere per contenuti e forma ai requisiti minimi di legge e alle applicazioni operative delle aziende stesse. Questo semplice accorgimento genererebbe un maggior coinvolgimento delle figure aziendali nello sviluppo dei progetti formativi (RSPP, DdL, Preposti, RLS, RLST ecc.), una migliore qualità degli stessi, contenuti formativi e formatori adeguati alla mansione ed una migliore e più sentita partecipazione dei lavoratori coinvolti, fruitori finali dei crediti formativi.
Questo andrebbe poi a rispondere anche a quanto riportato in una delle sentenze di inizio articolo, ovvero a quella figura del preposto che ha il compito e l’obbligo di informare i lavoratori cui sovraintende circa i rischi ed i pericoli specifici di macchine/attività che sono chiamati a svolgere. Quanto diventa fondamentale una formazione personalizzata e immersa nella realtà aziendale di riferimento? Quanto invece una formazione standardizzata, appiattita risponde a delle mere esigenze di mercato e meno all’effettività della mansione che verrà svolta in azienda?
“Coltivare la giusta organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza, adeguare e progettare correttamente la formazione, coinvolgendo tutte le figure dell’organigramma, dovranno essere le chiavi nell’attuale scenario di forte ripartenza e crescita che si sta prospettando”.