Viene confermato, dalla Legge n.133 del 24 settembre 2021 ( conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021 n.111), il diritto, per i lavoratori fragili, di svolgere la propria occupazione in modalità smart working, attualmente fino al 31 dicembre 2021.
La legge di conversione ha, infatti, introdotto l’art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:
– i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);
–il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.