DURATA STATO DI EMERGENZA: fino al 31 dicembre 2021
DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021: NEI LUOGHI DI LAVORO
È OBBLIGATORIO POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA il “GREEN PASS” (certificazione verde COVID-19)
Non potendo accedere al posto di lavoro, è considerato assente ingiustificato: mantiene il posto di lavoro, NON È SOGGETTO A SANZIONI, ma non riceve alcun tipo di retribuzione finché non sarà in grado di presentarsi sul posto di lavoro munito di green pass.
Il lavoratore, qualora provi ad accedere ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere il green pass, è soggetto sia alla sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro sia alle eventuali sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato.
a) Nel caso di ciclo vaccinale di 2 dosi, al 12° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, si entra in possesso del green pass, la cui validità scatta 3 gg dopo, cioè al 15° giorno, e fino alla dose successiva, con la quale si perfeziona il green pass;
b) Nel caso di ciclo vaccinale monodose, il green pass ha validità dal 15° giorno;
c) Nel caso di tampone rapido negativo, il green pass si genera in poco tempo ed ha una validità di 48 ore dall’ora del prelievo;
d) Nel caso di tampone molecolare negativo, il green pass – disponibile non prima di 48 ore – ha una validità di 72 ore dall’ora del prelievo;
e) Nel caso di guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti, il green pass è valido fino al compimento dei 6 mesi dall’avvenuta guarigione attestata dalla comunicazione USL di cessazione dell’isolamento.
I datori di lavoro dovranno definire le modalità di verifica entro il 15 ottobre 2021 e, in caso di mancato controllo, sono soggetti a sanzioni amministrative.
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