Ccnl impianti sportivi ed attività sportive, info sulle modifiche apportate

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Ccnl impianti sportivi ed attività sportive, info sulle modifiche apportate

Il mese scorso, le parti sindacali Conflavoro PMI, ASI, MSA, CNS Libertas, FISE, FIS e Fesica-Confsal sono addivenute alla stipula dell’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Impianti Sportivi e Attività Sportive, con validità ed efficacia dal 1 agosto 2021.

Il settore Impianti sportivi e Attività sportive è stato pesantemente colpito dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 con gravi ripercussioni sull’intero livello occupazionale tale da necessitarsi un intervento regolatore del sistema contrattuale che possa comportare un immediato rilancio dell’ambito sportivo, in contestuale e permanente rispetto di ogni obbligo e diritto delle parti.

Proprio in considerazione di questa difficile fase storica che le imprese si trovano a fronteggiare e le ripercussioni che essa ha generato sull’occupazione, sulla produttività e sulle vendite, le Parti Sindacali in epigrafe sono addivenute alla ridefinizione di alcuni istituti contrattuali ivi compresi i limiti quantitativi per la realizzazione di contratti a tempo determinato; tale intervento, per altro, è volto al rilancio dell’occupazione nel settore in questione, rendendo possibile un numero maggiore di assunzioni a tempo determinato. Nello specifico, prendendo in considerazione l’organico aziendale a tempo indeterminato, da 0 a 4 lavoratori, è possibile assumere fino a 4 dipendenti a tempo determinato; da 5 a 9 fino a 5 dipendenti a tempo determinato; da 10 o più dipendenti, possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato nella misura pari al 50%.

Sempre in relazione al tempo determinato, vengono individuate alcune casistiche collegate all’intensificazione dell’attività lavorativa (a seguito di festività religiose, civili, nazionali ed estere; di manifestazioni; di iniziative promozionali e/o commerciali; a livello stagionale e/o ciclico dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale) per le quali non vi sono limitazioni nella stipula di contratti a tempo determinato.

Con lo scopo di promuovere le nuove assunzioni, con questo accordo è stato rivisto in maniera incisiva l’istituto dell’apprendistato e sono state incrementate le percentuali di riduzione per le retribuzioni di primo ingresso, relative all’assunzione di lavoratori con esperienza professionale pregressa nella mansione inferiore a 5 anni.

Nel rispetto dei principi dei CCNL Conflavoro PMI vengono eliminate le 72 ore di permessi precedentemente garantite, e viene introdotto il welfare aziendale come somma da erogare annualmente a favore dei dipendenti nella misura di 85€ per l’anno 2021, e nella misura di 200€ per gli anni successivi, da riproporzionare in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità dei lavoratori.

Inoltre, sempre con l’idea di riallineare i vari istituti con le formulazioni standard dei CCNL Conflavoro PMI, l’intervento modificativo verte anche sulla malattia e sul suo trattamento economico, così come sulle ferie, stabilite nella misura di 4 settimane sia per i lavoratori part-time che per i full-time.

Seguendo il principio tanto caro a Conflavoro PMI del merito e non dell’anzianità, vengono inseriti gli scatti di merito e professionalità, volti a premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori attraverso la sottoscrizione di apposito accordo aziendale.

Per finire, una delle più importanti novità introdotte da questo accordo interconfederale, è l’eliminazione della quattordicesima mensilità a partire dal 1° agosto 2021, la quale rimarrà valida solo per i lavoratori assunti in precedenza.