Tutte le aziende sopra i 100 dipendenti potranno utilizzare in pieno gli strumenti del contratto di espansione, cioè la riqualificazione dei lavoratori finanziata dalla Cassa integrazione e il prepensionamento per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Il contratto di espansione, inizialmente previsto per le aziende con un organico superiore a mille dipendenti, ha subìto una duplice modifica da parte della legge di Bilancio 2021 con efficacia esclusivamente per l’anno in corso: da un lato la soglia di mille dipendenti è stata ridotta a 500; da un altro lato è stato consentito alle imprese con un organico tra 250 e 499 unità di accedere solo allo strumento di prepensionamento.
Come calcolare i dipendenti. Ora l’articolo 39 del decreto legge 73/2021 uniforma la soglia di accesso fissando in 100 unità. La consistenza degli organici deve essere calcolata in modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. Rispetto all’aggregazione, l’Inps (circolare 48/2021) configura due ipotesi: la prima, riguarda le società di gruppo il cui controllo in base all’articolo 2359, comma 1, del Codice civile, deve risultare presso la sezione del Registro imprese, in data precedente alla sottoscrizione del contratto di espansione e tale controllo deve permanere per l’intera durata del contratto; la seconda, riguarda le aggregazioni che derivano da accordi contrattuali tra le aziende (non necessariamente di gruppo) che si uniscono costituendo una stabile organizzazione. Anche in questo caso i contratti devono essere sottoscritti in data antecedente alla stipula del contratto di espansione e mantenere gli effetti per l’intera durata del medesimo contratto di espansione.
In assenza di una specifica disposizione di legge, secondo l’Inps, l’organico va determinato o tenendo conto della consistenza media nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione. Il numero dei lavoratori in organico – scrive il consulente del lavoro Enzo De Fusco su Il Sole 24 ore – è riferito all’intera impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti eccetera) e per il computo delle singole fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale eccetera). Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Il lavoratore assente ancorché non retribuito (eventi con tutela figurativa e conservazione del posto di lavoro) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; in tal caso, sarà computato il sostituto.
Riqualificare i lavoratori. Il presupposto di sottoscrizione del contratto è l’impegno ad assumere un numero di lavoratori a tempo indeterminato, concordato con i sindacati, in coerenza con il piano di sviluppo. Per quanto riguarda l’esigenza di riqualificazione dei lavoratori, lo Stato riconosce la cassa integrazione a fronte di un progetto dettagliato in cui vengono illustrate le modalità per il raggiungimento dell’obiettivo. Il prepensionamento mediante il contratto di espansione è innovativo perché consente l’uscita in anticipo dal mercato del lavoro mediante una compartecipazione di risorse pubbliche (mediante Naspi) e private.