Con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni sul contratto di espansione e sull’indennità mensile (di cui all’ art. 41, comma 5 bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
Alla luce della nuova formulazione della norma, l’Istituto comunica che è estesa al 2021 la possibilità per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Inoltre, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 500 unità e, limitatamente allo scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata (art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214), è infatti previsto uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile: nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS. Peraltro, per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, è ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
[Per tutte le informazioni, consulta la circolare QUI]