La direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, divisione contribuenti, ha deciso che per i lavoratori in smart working i buoni pasto ‘non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art.51, comma 2), lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986,n.9 (Tuir)’.
Una decisione importante in un momento in cui il lavoro agile a causa della pandemia ha decisamente modificato le modalità del lavoro, sia nei settori pubblici che privati.
L’approfondimento de Il Sole 24 Ore