Fruizione entro i 5 mesi di vita o di ingresso in famiglia del minore
La legge di Bilancio ha prorogato per l’anno 2021, nonché esteso da sette a dieci giorni, il congedo obbligatorio del padre lavoratore di cui all’articolo 4, comma 24 della legge 92/20212, da fruire in occasione della nascita del
figlio e/o dell’adozione/affidamento avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Ai sensi del Dm 21 dicembre 2012 i 10 giorni di congedo devono essere fruiti, anche in via non continuativa, ma mai frazionati a ore, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore, e sono indennizzati a carico dell’Inps, con eventuale anticipo a carico del datore di lavoro, in misura pari al 100% della retribuzione.
La recente legge di Bilancio ha altresì ampliato l’utilizzo del congedo obbligatorio del padre, anche all’ipotesi della cosiddetta morte perinatale (dalle 28 settimane di gravidanza fino alla prima settimana di vita). È stato altresì confermato per l’anno 2021 il congedo facoltativo, pari a un giorno, che il padre può fruire a fronte della rinuncia della madre alla fruizione di un giorno di astensione obbligatoria.
Congedo di maternità e paternità. Il congedo obbligatorio della madre lavoratrice dipendente ex articolo 16 del Dlgs 151/2001, durante il quale vige il divieto assoluto di prestare lavoro, ha una durata ordinaria pari a 5 mesi oltre il giorno della nascita, fruibili di regola nei due mesi precedenti la data presunta e nei tre mesi successivi al parto (a cui si aggiungono i giorni compresi tra la data presunta a quella effettiva, sia se antecedente, sia successiva), o fino a un mese precedente la data presunta e nei quattro mesi successivi (cosiddetta astensione flessibile ex articolo 20), nonché in ultima analisi utilizzabile per intero dopo il parto, a condizione che il medico certifichi la mancanza di rischi per la gestante e per il nascituro.
L’astensione può essere altresì anticipata in caso di complicanze della gestazione certificate dal medico e accertate dalla Asl nonché in caso di condizioni di lavoro incompatibili con il suo stato (articolo 17 Testo unico sulla maternità). L’astensione può essere estesa con provvedimento dell’Ispettorato fino a 7 mesi dopo il parto in presenza di lavori faticosi, pericolosi e insalubri. Solo in caso di assenza fisica (morte) o giuridica della madre (infermità, affidamento esclusivo al padre, abbandono), in sostituzione della madre, il padre ha diritto a fruire del congedo di paternità ex articolo 28 del Tu maternità, di durata pari a quello post partum che sarebbe spettato alla madre e con lo stesso trattamento economico (indennità c/Inps pari all’80% della retribuzione, salvo eventuali integrazioni datoriali previste dai contratti collettivi) i medesimi congedi di maternità o paternità sono riconosciuti anche in caso di adozione dei figli (articoli 26 e 31 Tu maternità), con obbligo di fruizione nei 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia (anche prima per le pratiche di adozione internazionale (mentre in caso di affidamento la durata è limitata a tre mesi, fruibili nei 5 mesi dall’affido.
Congedo parentale. Entrambi i genitori hanno altresì diritto, per ogni figlio fino a 12 anni a godere del congedo parentale ex articolo 32 del Tu maternità, di durata pari a 6 mesi (se fruito solo dalla madre), 7 mesi (se fruito solo dal padre) e 10 mesi (se fruito da entrambi, elevati a 11 se il padre ne utilizza almeno 3 mesi), nonché di 10 mesi in caso di genitore solo. È comunque indennizzato dall’Inps in misura pari al 30% della retribuzione media giornaliera (esclusi i ratei di tredicesima) nei limiti complessivi di 6 mesi (padre + madre) e purché fruito fino a 6 anni di età del bambino. Il congedo è utilizzabile in modo frazionato su base mensile, giornaliera ma anche oraria, secondo le regole previste dai contratti collettivi, o in mancanza, secondo il frazionamento in misura pari alla metà dell’orario giornaliero. Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al congedo parentale, da utilizzare entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia (e comunque entro i 18 anni di età dello stesso), ma con indennizzo al 30% limitato all’ingresso avvenuto entro i 6 anni dall’ingresso.
[da Il Sole 24 Ore]