L’approssimarsi della scadenza dell’accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione di carburanti EG Italia S.p.a del 17.07.2018, prevista per il 30.06.2020 e la conseguente imminente stipula di altro accordo impone l’offerta di uno spunto di riflessione per EG Italia S.p.A.
Il nuovo quadro associazionistico di categoria determinatosi in questi ultimi anni che ha visto la costituzione, la crescita ed il consolidarsi di consistenti soggetti rappresentativi dovrebbe spingere EG Italia a considerare la possibilità di confrontarsi in occasione della stipula del nuovo accordo aziendale anche con realtà associazionistiche differenti rispetto a quelle “tradizionali” della FAIB FEGICA FIGISC.
Confrontarsi con loro darebbe ad EG Italia S.p.a la possibilità di acquisire importanti indicazioni e preziosi suggerimenti per addivenire ad un risultato che la contrattazione di settore forse non ha mai compiutamente raggiunto: un accordo caratterizzato , finalmente, da un considerevole tasso di condivisione e da una satisfazione del malcontento e del disappunto seguito a quello ultimo del 2018.
Invero, le nuove organizzazione di categoria hanno fin dal loro nascere mostrato la voglia di compattarsi tra loro per il raggiungimento di miglioramenti della stato flebile in cui versa la categoria.
Le nuove organizzazioni di categoria non avrebbero problemi a confrontarsi unitariamente oggi con la EG Italia- chiamata ad un rivoluzionario quanto lungimirante gesto di apertura nei confronti della classe gestoria- e domani con le altre petrolifere, capaci di seguire il fulgido esempio della EG Italia S.p.a., sulla annosa questione della politica dei prezzi.
Un accordo che, per una volta tanto, vedrebbe un regolamentazione al rialzo degli attuali margini per i gestori al tempo “concertati” e che eviterebbe quelle certe e future contrapposizioni sindacali e giudiziarie ( il termine viene usato dallo scrivente con cognizione di causa considerati i diversi spunti di contestazione legale che gli accordi vigenti offrono)che non aiutano la effettiva produttività del settore tutto.
Viceversa un accordo stipulato con il notoriamente accondiscendente avallo di una sola parte delle organizzazioni di categoria darebbe il la ad una contestazione dell’accordo con la consequenziale richiesta di disapplicazione dello stesso sulla scorta di un principio giuridico che sino ad oggi non è stato mai messo in discussione.
Ossia l’effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categorie storiche, l’individuazione ed applicazione dei criteri che consentono il facile ricorso al principio “ del maggiormente rappresentative” e l’efficacia o meno “ erga omnes” che tali accordo hanno ed avrebbero nei confronti di coloro che non aderiscono alle organizzazioni firmatarie o che abbiano manifestato il loro dissenso in ordine all’applicazione dell’accordo.
Un ipotetico ed eventuale accordo che eluderebbe la verifica di cui sopra potrebbe non avere vita facile: del principio della effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria stipulanti e dell’efficacia erga omnes dell’accordo aziendale se ne chiederebbe la disamina e l’accertamento nei tribunali competenti ed innanzi alla AGCM, potendo l’accordo raggiunto con organizzazioni risultate non efficacemente rappresentative limitare la concorrenzialità di operatori del mercato di riferimento (gestori) con violazione della normativa comunitaria e nazionale sulla concorrenza.
Auspicabile , quindi, che EG ITALIA S.p.A voglia confrontarsi con ANGAC e con tutte le altre associazioni di categoria come essa operanti sul territorio nazionale per addivenire ad intese che possano assicurare un miglioramento delle condizioni del gestore e della conseguente produttività del settore tutto.
In ipotesi contraria ANGAC è pronta a contrapporsi come sopra , ricorrendo alla Giustizia, per la tutela dei diritti dei propri associati.