Dal 1° giugno via alle procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. È possibile presentare le istanze fino al 15 luglio.
Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.137 del 29 maggio 2020) disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.
È stato adottato in attuazione dell’articolo 103 del d.l. n.34/2020, che ha previsto la possibilità:
Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.
Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.
I settori interessati
Le procedure
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle 7 alle 22 sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web. È disponibile, alla fine dell’articolo, il tutorial che vi guiderà alla compilazione delle istanze.
Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.
Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.
Al fine di fornire chiarimenti sulle procedure e in risposta ai quesiti più ricorrenti sono, inoltre, in corso di predisposizione le frequency ask questions (FAQ).
Occorre:
– essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
– essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
– comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.
In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.
Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.
Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Allegati da scaricare | |
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