Un premio di 100 euro in busta per i lavoratori che non svolgono servizio da casa. Leggi i dettagli

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Un premio di 100 euro in busta per i lavoratori che non svolgono servizio da casa. Leggi i dettagli

Per il mese di Marzo verrà accreditato in busta paga un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 continuano a prestare servizio nella sede di lavoro. Il premio non concorre alla formazione del reddito ed i sostituti d’imposta (datori di lavoro) lo riconosceranno, in via automatica ad Aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recupereranno i premi erogati mediante l’istituto della compensazione di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In merito all’art. 63 del decreto “Cura Italia”, il Ministro dell’Economia Gualtieri ha ipotizzato che lo stesso bonus di 100 euro possa restare per tutto il periodo dell’emergenza. Ma su questo meglio attendere ulteriori certe disposizioni.

Di seguito l’intero articolo 63 che attribuisce il premio dei 100 euro alla categoria di lavoratori che in fase emergenziale ha continuato a svolgere servizio sul proprio luogo di lavoro e non, per esempio, usufruendo del cosiddetto “lavoro agile”:

” – Premio ai lavoratori dipendenti – 1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126″.

E proprio in relazione al premio per i dipendenti che in queste ore continuano a lavorare fuori casa, rischiando sicuramente più degli altri,  ad intervenire è il segretario del comparto della vigilanza privata – di Roma e provincia – Fesica Confsal, Mario Rossi, che afferma: “Si spera che i datori di lavoro non mettano in atto ‘macchinazioni’ per non liquidare il bonus del D. l. art. 63 N. 18/2020. In tal caso noi della Fesica Confsal difenderemo, come previsto dalla legge, i diritti dei lavoratori eventualmente privati di tale ricompensa.

Il segretario Rossi a lavoro con un dispositivo di sicurezza anti-contagio                   

Personalmente, come tanti colleghi della vigilanza privata, ogni giorno, fronteggiamo il coronavirus con tutte le misure possibili necessarie, ma non possiamo nascondere che siamo soggetti estremamente esposti e viviamo le ore in servizio con una certa ansia da contagio. Il premio di cento euro che il governo ha voluto donarci è sicuramente un importo simbolico, ma apprezzabile. Saremo lieti di notarlo in busta paga”.

 

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