Igiene ambientale, la segnalazione della Fesica Confsal alle Istituzioni per gravi inadempienze di alcune aziende

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Igiene ambientale, la segnalazione della Fesica Confsal alle Istituzioni per gravi inadempienze di alcune aziende

In una immagine di archivio un gruppo di esponenti della Fesica Confsal in riunione

La Fesica Confsal  con il segretario nazionale del comparto ‘igiene ambientale’ Andrea De Stasio, ha inviato una missiva con obbligo di protocollo indirizzata al  Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Protezione civile nazionale, all’Anci ed alla Fise- Assoambiente, per segnalare e contestualmente richiedere un intervento immediato in ragione di gravi inadempienze di alcune aziende del settore igiene ambientale. E dunque chiesto di attivare tutte le misure necessarie al rispristino della sicurezza degli operatori dell’igiene ambientale ed al contenimento del conseguente rischio epidemiologico derivante dalla mancata applicazione delle norme.

Di seguito riportiamo alcuni passaggi della lettera, già pervenuta agli organi competenti.

“La scrivente Fesica Confsal, in persona del Segretario Nazionale Comparto Igiene Ambientale, Andrea De Stasio, preso atto del complesso e preoccupante scenario che si è determinato in queste settimane con il diffondersi dell’epidemia da coronavirus (ribattezzato ora COVID-19), che ha indotto le autorità italiane ad adottare drastiche di misure prevenzione, con la presente, intende segnalare agli enti in indirizzo, le precarie condizioni in cui lavorano i dipendenti del settore igiene ambientale, che operano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali (artt. 1 e 2, L. n. 146/1990).

All’uopo, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal Governo con D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2020, n. 53), con D.P.C.M. 1° marzo (G.U. 1° marzo 2020, n. 52) e D.P.C.M. 4 marzo 2020 (G.U. 4 marzo 2020, n. 55), si comunica quanto segue:

  • l’art. 2087 c.c. nel definire l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro stabilisce che «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
  • tale norma è direttamente collegata con i principi costituzionali posti a difesa del diritto alla salute (32 ) e del rispetto della sicurezza e della libertà e dignità umana nell’esplicazione dell’iniziativa economica (41 Cost.);
  • per quanto riguarda i rischi derivanti dalla diffusione del COVID-19, anche il Ministero della Salute, con la Circolare 3 febbraio 2020, n. 3190, facendo riferimento agli operatori a contatto con il pubblico, ha affermato che «ai sensi della normativa vigente (d.lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente»;
  • il datore di lavoro, pertanto, deve:
  • aggiornare il documento di valutazione dei rischi (artt. 17, 28, 29 e ss. D.Lgs. n. 81/2008), per quanto riguarda le buone prassi costituenti misure di prevenzione, con particolare attenzione a quelle mansioni che per lavoro sono esposte al virus (rischio lavorativo);
  • individuare, con Medico Competente e RSPP, adeguati dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti monouso e mascherine certificate) e predisporre piano di emergenza specifico, che preveda misure di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio (ad es. si scopre che un dipendente è infetto da parecchi giorni ed e già entrato in contatto con altri);
  • informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico, fornendo: aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti; il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza; informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori;
  • molte aziende esercenti attività di igiene ambientale, però, non hanno rispettato le prescrizioni legali summenzionate.

Infatti hanno omesso di:

  • sanificare locali ed automezzi;
  • fornire i DPI (mascherine, guanti)
  • fornire adeguati prodotti igienizzanti;
  • contingentare accessi alle aree comuni.

Tali misure, peraltro, sono volte ad attenuare i rischi e non possono eliminarli del tutto.

Altre aziende, addirittura, in spregio alle disposizioni costituzionali e contrattuali, obbligano i dipendenti a fruire delle ferie ancora non maturate, pregiudicando il recupero psico-fisico futuro del dipendente e “scaricando” il problema interamente sui dipendenti.

Pertanto, i lavoratori delle aziende esercenti attività di servizio di raccolta rifiuti, sono costretti ad espletare le loro mansioni, nonostante il rischio di contagio da COVID-19, sia molto alto.

Infine, si segnala, che gli stessi enti appaltanti non vigilano adeguatamente in merito al rispetto della prevenzione del contagio.

Alla luce di ciò la scrivente O.S. FESICA al fine di tutelare adeguatamente i dipendenti esercenti attività di servizio raccolta rifiuti su tutto il territorio nazionale

chiede

agli organi in indirizzo di:

attivare tutte le misure urgenti necessarie al rispristino della sicurezza degli operatori dell’igiene ambientale e al contenimento del conseguente rischio epidemiologico derivante dalla mancata applicazione delle norme.

La lettera inviata in una immagine: