Mobbing nei luoghi di lavoro, cosa prevedono le proposte in esame a Montecitorio?

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Mobbing nei luoghi di lavoro, cosa prevedono le proposte in esame a Montecitorio?

Prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione del mobbing nei luoghi e nei rapporti di lavoro, punibile, a querela di parte, con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 30mila euro a 100mila euro. Prevedendo, anche, l’istituzione di organismi aziendale ad hoc per tutelare delle vittime del mobbing. È quanto dispone, in sintesi, una proposta di legge alla Camera a prima firma  Serracchiani , incardinata in settimana in commissione Lavoro. La pdl sul mobbing proposta dal Pd va ad aggiungersi all’esame di altre proposte di legge in materia, di Roberto Rossini e Rina De Lorenzo (entrambi M5s), già incardinate in XI commissione. La relatrice è Maria Pallini (M5s). Vediamo, dunque, il contenuto delle varie proposte legislative, il cui ambito di applicazione riguarda sia il lavoro pubblico che quello privato.

DEFINIZIONE MOBBING. La pdl Serracchiani prevede che debbano ricomprendersi nel mobbing “tutti gli atti o i comportamenti reiterati e protratti nel tempo, compiuti da parte di datori di lavoro, capi intermedi, colleghi di pari grado o di grado inferiore, sfocianti in atti di violenza morale o di persecuzione psicologica e lesivi della salute fisica o psichica, della professionalità o della dignità del lavoratore”. Tra cui, ad esempio: minacce, pressioni o molestie psicologiche, calunnie sistematiche, delegittimazioe professionale, marginalizzazione dall’attività lavorativa. La pdl Rossini comprende tra gli atti di molestia morale e violenza psicologica anche: la rimozione da incarichi, le molestie sessuali, la squalificazione dell’immagine personale e professionale, le offese alla dignità personale ed anche “il sovraccarico di lavoro o l’attribuzione di compiti impossibili o inutili, che acuiscono il senso di impotenza e di frustrazione”. De Lorenzo, tra gli altri, include anche “l’abuso del potere disciplinare, attraverso l’esercizio da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di azioni sanzionatorie, quali reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o di trasferimenti, finalizzate all’estromissione del soggetto dal posto di lavoro”.

SANZIONI PENALI. Querela di parte e reclusione da 3 a 6 anni, con la multa da 30mila euro a 100mila euro, sono le sanzioni previste nella proposta Serracchiani. Più articolate le pene stabilite nelle pdl del M5s. Rossini propone una reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa che va sempre da euro 30mila a 100mila ma vari aumenti di pena (un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico e fino alla metà se riguardano una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, minori o disabili). De Lorenzo, invece, propone una pena che va da 6 mesi a 5 anni, con un aumento “se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente”. Anche in questo caso, sono previste aggravanti ad hoc in caso di mobbing verso minori, donne in stato di gravidanza e disabili;

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI. La pdl Serrachiani prevede che verso chi ponga in essere atti o comportamenti di mobbing sia disposta, da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, una sanzione disciplinare stabilita in sede di contrattazione collettiva. De Lorenzo vuole invece che sia direttamente la legge a stabilire la responsabilità: il datore di lavoro pubblico o privato che, per dolo o per negligenza, non adempie ai doveri di obbligo di denuncia, se informato, oppure istiga al mobbing “è soggetto all’interdizione dai pubblici uffici o al licenziamento”, a seconda della gravità del comportamento;

MISURE PREVENZIONE. Infine, tutte le proposte legislative si occupano di normare specifiche misure di prevenzione. Serracchiani rinvia alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “l’istituzione di appositi organismi aziendali” per porre in essere le forme più adeguate di prevenzione del mobbing e di tutela dei lavoratori vittime di mobbing. La pdl De Lorenzo, invece, propone l’indizione di “iniziative periodiche di informazione dei dipendenti anche al fine di individuare immediatamente eventuali sintomi o condizioni di discriminazioni”, tra cui l’organizzazione, ogni 6 mesi, di corsi specifici affidatia ad esperti e corsi di prevenzione e di informazione sulle azioni di mobbing nei confronti dei lavoratori “obbligatori e a carico del datore di lavoro per i dirigenti, per i medici competenti, per i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. Sempre la stessa proposta stabilisce che ogni asl del comune capoluogo di provincia istituisca un centro di riferimento ad hoc per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro, costituito da specialisti di salute mentale, quali: medici specialisti in medicina del lavoro, psichiatri e psicoterapeuti.

Anche il progetto di legge di Rossini individua come misura di prevenzione più efficace corsi di formazione e informazione sul mobbing. La pdl, però, prevede anche l’istituzione da parte di ogni regione di centri ad hoc per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo, “con un adeguato organico e diretti da uno psichiatra della dirigenza sanitaria che sia in possesso dei requisiti per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa e che abbia seguito appositi corsi di formazione”.

Ai centri regionali sono affidati compiti di: ricerca e prevenzione delle molestie morali e delle violenze psicologiche; informazione dei lavoratori e formazione degli operatori dei servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle asl; formazione dei medici competenti, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti monitoraggio delle molestie morali e delle violenze psicologiche. I centri, infine, dovranno organizzare una conferenza annuale per valutare i risultati dell’attività svolta e individuare “le opportune iniziative per la riduzione o l’eliminazione del fenomeno delle molestie morali e delle violenze psicologiche”.