La Fesica Confsal può firmare contratti di prossimità. L’ultimo caso

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La Fesica Confsal può firmare contratti di prossimità. L’ultimo caso

Viene richiesto parere legale in merito alla possibile illegittimità di un contratto di prossimità ex art. 8 D.L. 138/2011, stipulato dalla RSA della Fesica-Confsal e l’azienda [….].  In particolare, occorre valutare la legittimazione dell’O.S. a stipulare l’accordo e se la bozza di accordo redatta sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L’art. 8 del D.L. 138/2011, rubricato “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, ha istituito la possibilità di stipulare a livello aziendale accordi c.d. di prossimità, i quali possono derogare, anche in pejus, alla Contrattazione Collettiva Nazionale.

La norma ha previsto tale possibilità per quelle OO.SS. di categoria che, presentino particolari caratteristiche soggettive. Infatti il testo recita che “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.”. Come si evince, il requisito fondamentale per poter stipulare un contratto di prossimità da parte di un’organizzazione aziendale è costituito a) dalla sua maggiore rappresentatività a livello nazionale o territoriale ovvero b) dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Nel caso di specie entrambe le condizioni risultano sussistere, legittimando la Fesica alla stipula del contratto di prossimità. Relativamente al requisito sub a) è noto come la Fesica sia riconosciuta, anche da diverse pronunce della giurisprudenza, come una delle sigle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ciò, da solo, legittimerebbe la O.S. a stipulare il contratto aziendale. Ma nel nostro caso oltre a tale requisito, è soddisfatto anche quello sub b) e cioè quello della maggiore rappresentatività in azienda. La Fesica Confsal risulta essere l’unico sindacato presente in [nome azienda] , e l’unico che esprima rappresentanze sindacali, pertanto, anche a livello aziendale risulta essere comparativamente più rappresentativo. Perciò la sussistenza del requisito di rappresentatività -sotto il duplice aspetto- legittima la stipula dell’accordo di prossimità da parte di Fesica Confsal.

Circa il secondo quesito, ovvero se la bozza di accordo redatta dalla O.S. sia conforme a quanto previsto dallo stesso art. 8, occorre preliminarmente notare come la stessa norma, al comma 1, elenchi una serie di finalità ed obiettivi, esclusivamente in presenza dei quali l’accordo si ritiene valido e legittimo. Le finalità vengono individuate nella maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività. Come si può notare, questi obiettivi risultano talmente generici da rendere assai difficile la contestazione della loro effettiva sussistenza.

            A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. 2 marzo 2011, n. 5099), il controllo giurisdizionale è limitato all’esame dei presupposti di fatto ma non può mai estendersi al merito delle scelte imprenditoriali; divieto peraltro espressamente previsto dall’art. 30, comma 1, del “collegato lavoro”.

Sarà pertanto sufficiente che l’accordo di prossimità contenga, anche solo nelle premesse, un riferimento alle finalità previste dalla norma, purché non meramente formale o generico, e che il contenuto dell’accordo sia oggettivamente e concretamente riconducibile al raggiungimento di tali finalità.

            Inoltre, il successivo comma 2 dell’art. 8 del D.L. 138/2011, prevede tassativamente le materie derogabili da parte dell’accordo di prossimità. Anche in questo caso, come per le finalità, si assiste ad una elencazione da parte della norma che, seppur tassativa, consente di introdurre uno spettro di interventi assai ampio, tale da ricomprendere quasi ogni aspetto del rapporto di lavoro.

            Alla luce di quanto spiegato, nel caso di specie si ritiene sussista la legittimazione della RSA Fesica Confsal alla stipula di un accordo di prossimità ex art. 8 del D.L. 138/2011 così come, viste le proposte di deroga contenute nella bozza di accordo, non si rinvengono elementi di criticità da un punto di vista contenutistico circa gli interventi modificativi della contrattazione collettiva applicabile e che toccano esclusivamente le materie previste al comma 2 dello stesso art. 8.