Il datore di lavoro deve scegliere le misure più aderenti al rischio
In materia di sicurezza sul lavoro la disposizione di legge a carattere speciale prevale rispetto a quella a carattere generale. In sintesi è tale il concetto espresso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello 6 del 1° ottobre in risposta a un quesito formulato dall’organismo sindacale dei Tecnici e coordinatori della sicurezza in merito al contenuto degli articoli 148 e 111 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), in apparente contrasto tra di loro.
Nei lavori speciali riguardanti interventi sui lucernari, tetti, coperture e simili, l’articolo 148 del Testo unico, prescrive infatti che nel caso sia dubbia la resistenza di tali strutture, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. L’articolo 111 del Testo unico stabilisce, invece, che nei lavori in quota (con rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto al piano stabile) il datore di lavoro, nello scegliere le misure più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, deve tenere conto, tra l’altro, del criterio secondo cui le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto a quelle di protezione individuale.
L’argomento, affrontato dalla Commissione tecnica istituita in base all’articolo 12 del Testo unico presso il ministero del Lavoro, è di particolare importanza in questo delicato periodo in cui viene rilevato un significativo aumento degli infortuni mortali e si riferisce proprio agli infortuni determinati da una caduta accidentale dall’alto. Le norme richiamate dall’interpello, secondo la Commissione, non sono dunque in contrasto tra loro ma è vero invece che essendo quella del citato articolo 148 di carattere speciale, in quanto si riferisce ad una attività puntualmente individuata e quindi più aderente al rischio specifico ad essa connesso, prevale certamente sulla misura di protezione collettiva riferita a possibili rischi di caduta dall’alto derivanti da una «generale» attività svolta in quota, lasciando poi al datore di lavoro di «scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e confacenti alla natura dei lavori da eseguire».
Fermo restando quanto sancito dall’articolo 15 del Testo unico, secondo cui nelle misure generali di tutela occorre considerare la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, dalla nota ministeriale si può dedurre tuttavia che il richiamato principio di “specialità” nella valutazione del rischio vada correttamente interpretato in merito all’uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), regolamentato dall’articolo 75 Testo unico, da impiegare quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da mezzi di protezione collettiva.
[estratto da IlSole24Ore, 3ott19]