Stop al nuovo rapporto a termine se mancano i motivi
Niente contratto a termine «assistito» se manca la causale. L’ispettorato territoriale del lavoro, infatti, può rifiutare la stipula dell’ulteriore contratto a termine, una volta raggiunta la durata massima (24 mesi), quando la causale sia assente. Lo precisa l’ispettorato nazionale del lavoro con nota prot. n. 8120/2019, a risposta di un quesito dell’Ispettorato interregionale di Milano.
Rapporti a termine. I chiarimenti riguardano la riforma (la «stretta») del contratto a termine dello scorso anno (dl n. 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, c.d. decreto Dignità). Fino al 13 luglio 2018, si ricorda, era possibile stipulare contratti a termine, liberamente, fi no a 36 mesi; dal 14 luglio la libertà di assunzione si è ridotta a 12 mesi. Oltre 12 mesi e fi no a 24 mesi (pena la conversione a tempo indeterminato) è necessaria la presenza di una causale tra quelle indicate dalla legge (e cioè esigenze: temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria). Contratto «assistito».
Raggiunta la durata massima di 24 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine di durata massima di 12 mesi presso l’ispettorato del lavoro. Anche a tale contratto si applica l’obbligo d’individuare una causale; infatti, il ministero del lavoro ha chiarito che «mantengono quindi validità le indicazioni a suo tempo fornite da questo Ministero con la circolare n. 13/2008 in ordine alla verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto, nonché alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge» (circolare n. 17/2018). Riguardo a tale ulteriore contratto a termine «assistito» è stato chiesto parere all’Inl sull’orientamento espresso dall’Ispettorato interregionale di Milano, in base al quale è «legittima la decisione di non procedere alla stipula assistita in assenza di una causale nel contratto sottoposto all’Itl», proprio perché conforme ai richiamati chiarimenti e precisazioni del ministero del lavoro. Pertanto, precisa l’Inl, sebbene l’intervento dell’Itl non abbia effetti certificativi sull’effettiva sussistenza della causale (limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore alla sua sottoscrizione), tuttavia «non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative». Allo stesso modo, inoltre, l’Inl non ritiene possibile neppure la stipula assistita di un ulteriore contratto a termine oltre i termini fissati dalla legge (in merito, tuttavia, pende un giudizio innanzi alla giustizia amministrativa). Causale inderogabile.
Si ricorda, infine, che la riforma la lasciato facoltà alla contrattazione collettiva di derogare alla durata massima del contratto a termine, ma non all’introduzione di nuove causali.
Pertanto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale (art. 51, dlgs n. 81/2015) possono fissare durate diverse, anche oltre 24 mesi, ma non nuove causali: quelle fissate per legge, cioè, sono inderogabili in tutto e per tutto.