«In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico, operando, in difetto di prova contraria (che è onere del lavoratore fornire), una presunzione di continuità, in quei giorni, dell’episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell’assenza dal lavoro…la prova idonea a smentire tale presunzione…può essere costituita solo dalla dimostrazione dell’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa».
Corte di Cassazione, sentenza 22928/2019, depositata il 13 Settembre
APPROFONDIMENTI: Cos’è il periodo di comporto e come funziona?