Partono i controlli sul reddito di cittadinanza. L’ispettorato nazionale del lavoro, infatti, ha ricevuto dall’Inps l’attivazione di apposito applicativo, «domande reddito di cittadinanza», con le informazioni sui percettori del sussidio. Lo rende noto lo stesso l’Inl nella prot. n. 5320/2019, informando il proprio personale ispettivo dell’avvenuta abilitazione dell’app a loro favore per verificare, in occasione di accertamenti di occupazione in nero, se il lavoratore sia o meno beneficiario di Rdc. I controlli sul Rdc, si ricorda, sono una delle voci principali d’intervento nel settore della «vigilanza sul lavoro» programmato dall’Inl per il 2019 con 94.180 accessi sul totale di 147.445 (circa il 64% del totale ispezioni). Controlli sul Rdc. L’Inl ha chiesto una programmazione territoriale ad hoc sulla verifica dei requisiti per il Rdc, nonché, nell’ambito dell’ordinaria vigilanza e, in particolare, quando venga accertato lavoro in nero, di riscontrare se il lavoratore sia beneficiario di Rdc. Cosa che diventa adesso possibile, con accesso alle banche dati che l’Inps mette a disposizione degli ispettori. Verifiche, inoltre, sono previste anche a partire dalle informazioni sui fruitori e, in particolare, sulla mancata partecipazione ai percorsi di politica attiva, ritenute sintomatiche dello svolgimento di lavoro in nero o di ipotesi di truffa, con il coinvolgimento anche di datori di lavoro e professionisti. Le sanzioni per il beneficiario. Diverse le sanzioni per il beneficiario indebito di Rdc, che in due ipotesi sono penali: 1) se rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (reclusione da due a sei anni); 2) se omette la comunicazione della variazione del reddito, anche se di attività irregolare (come lavoro nero), del patrimonio o di altre informazioni (reclusione da uno a tre anni). Alla condanna in via definitiva, nei due casi precedenti, è prevista una sanzione accessoria che può consistere: nell’immediata revoca del Rdc; nella condanna a restituire quanto già ricevuto indebitamente; nell’impossibilità di richiedere il Rdc prima che siano decorsi 10 anni. In particolari ipotesi (si veda tabella) scatta la decadenza dal Rdc per violazioni commesse da un componente della famiglia. Se il beneficiario o un componente della famiglia non partecipa alle iniziative di orientamento scatta la decurtazione del Rdc. Infine, è prevista la sospensione del Rdc nei confronti del beneficiario cui sia stata applicata una misura cautelare personale.