Convalidato il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività sindacale di carattere nazionale, a riprova della rappresentatività della #FesicaConfsal, testimoniata in concreto dalla stipula di contratti collettivi nazionali. Non si può non evidenziarsi come la FESICA –CONFSAL abbia sottoscritto diversi contratti collettivi applicabili all’intero territorio nazionale, tra cui i CCNL per gli addetti all’industria e alle piastrelle della ceramica, il CCNL per dipendenti delle aziende società ed enti pubblici economici …”
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Nella giornata di ieri, il Tribunale di Napoli col giudice del lavoro dottor Marco Bottino, ha provveduto – come si legge nella sentenza – “a dichiarare la natura antisindacale delle condotte poste in essere dalla Buttol s.r.l. nei confronti della O.S. Fesica Confsal e consistenti nella mancanza ottemperanza alle indicazioni dell’ispettorato del Lavoro in merito alle risultanze delle votazioni tenutesi nel mese di Ottobre 2017 e nel demansionamento nonché nel discredito del Sig. Andrea De Stasio, Segretario provinciale p.t. della O.S. ricorrente della sigla sindacale nel cantiere di Afragola.
Sulla legittimazione …
Occorre rilevare preliminarmente la legittimazione ad agire ex art.28 1.300/1970 della O.S. ricorrente FESICA — Confsal. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato con propria sentenza 5209/2010 che la legittimazione attiva della O.S., in tema di repressione della condotta antisindacale, va valutata avendo riguardo al “concreto riscontro di un’attività sindacale di carattere nazionale la cui espressione tipica è costituita dalla stipula di un contratto collettivo di livello nazionale ovvero da ogni altro elemento indicativo in concreto di un’attività sindacale al suddetto livello; in proposito si osserva che non ha rilievo determinante il mero dato formale delle risultanze del- lo statuto dell’associazione, che di per sé è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo 0 di un’autoqualificazione del sindacato.
E’ stato in proposito coerentemente chiarito (Cass. 11 gennaio 2008 n. 520) che ai suddetti fini assume rilievo {più che la diffusione delle articolazioni territoriali) la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio – economico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante. In altre parole occorre che la suddetta capacità contrattuale a livello nazionale si sia manifestata con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intende promuovere il procedimento ex art. 28 Stat. Lav..”.
Lo stesso arresto della Suprema Corte chiarisce anche l’orientamento sul punto della Corte Costituzionale, espresso in maniera esplicita nella sentenza 89/95, la quale, come esplicitato dagli Ermellini, “ha affermato che la ragione giustificatrice sottesa alla limitazione della legittimazione attiva per la procedura ex artt. 28 cit., è anche sostanziale (legata all’attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio}; ed anzi è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e con quello della libertà di azione sindacale (art. 39 Cost., comma 1). In breve, la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un ‘attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello.”
Orbene, appare chiaro come la giurisprudenza abbia indicato come preminente, nella valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire ex art.28 .300/1970, il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività sindacale di carattere nazionale, a riprova della rappresentatività della O.S. ricorrente, testimoniata in concreto dalla stipula di contratti collettivi nazionali.
Ed invero, nel caso di specie, non può non evidenziarsi come la FESICA – CONFSAL abbia sottoscritto diversi contratti collettivi applicabili all’intero territorio nazionale, tra cui it CCNL per gli addetti all’industria e alle piastrelle della ceramica, il CCNL per dipendenti delle aziende società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, il rinnovo del CCNL Federcasa e, nel settore produttivo di cui trattasi nel presente giudizio, ovvero quello relativo all’ambiente, il CCNL Igiene ambientale aziende private nel 2015…