La tassazione iva dei voucher nel commercio e nel welfare aziendale

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La tassazione iva dei voucher nel commercio e nel welfare aziendale

L’utilizzo dei voucher nel commercio e nel welfare aziendale ridetermina il momento di tassazione Iva delle singole operazioni, solo se lo stesso individua beni e servizi preacquisiti.  Per comprendere appieno la problematica è in primo luogo necessario chiarire cosa rientra nella nozione di voucher e, di conseguenza, cosa – in aggiunta alle esclusioni previste dalla normativa comunitaria per i buoni sconto, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli simili – ne è estraneo.

Anzitutto, un voucher, sebbene possa essere emesso per facilitare un processo di pagamento, non è uno strumento di pagamento. La distinzione fra le due fattispecie si fonda sull’esistenza o meno di un diritto preacquisito a ricevere beni o servizi. Più precisamente, gli strumenti di pagamento si distinguono dai voucher in quanto non incorporano tale specifico diritto, ma hanno l’unica finalità di effettuare un pagamento. Il riscatto di un voucher contro la prestazione di beni o servizi non realizza un pagamento. Il riscatto rappresenta l’esercizio del diritto, che il voucher incorpora, a ricevere beni/servizi sorto in via anticipata (preacquisito) rispetto alla prestazione, ovvero sorto a seguito del pagamento corrisposto “a monte” all’atto dell’acquisto del voucher.

Al contrario, uno strumento di pagamento non incorpora tale diritto. Uno strumento di pagamento per coprire il costo di beni o servizi conferisce al titolare il diritto a ricevere tali beni o servizi solo nel momento di effettuazione del pagamento realizzato tramite l’utilizzo del credito rappresentato dallo strumento in questione. Pertanto, uno strumento che non incorpora il diritto (preacquisito) a ricevere beni o servizi ma ne determina il sorgere contestualmente della sua presentazione per il riscatto non è un voucher ma è da assimilarsi a un mezzo di pagamento. Va poi precisato che un voucher può non contenere l’indicazione specifica dei beni o servizi a cui dà diritto. Il nuovo articolo 6-bis del Dpr 633/72 stabilisce che un voucher deve indicare «i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori». L’uso della congiunzione disgiuntiva «o» suggerisce l’obbligo di menzionare almeno uno fra i beni/servizi e i cedenti/prestatori. Così, si ritiene riconducibile alla nozione di voucher un buono ad valorem da utilizzare presso un esercizio commerciale convenzionato che vende beni soggetti ad aliquote Iva diverse, contro beni scelti dal titolare del voucher all’atto del riscatto fra quelli in vendita.

Un voucher con tali caratteristiche rientra fra i buoni multiuso dato che la prestazione (cessione di beni o prestazione di servizi) a cui dà diritto non è individuata con sufficiente precisione da poter fissare il corretto regime Iva già dal momento dell’emissione. Se, invece, un voucher incorpora il diritto a ricevere beni/servizi per i quali già all’atto dell’emissione si dispone di tutte le informazioni necessarie per applicare la appropriata disciplina Iva – in particolare, l’aliquota e il luogo di cessione/prestazione – il voucher è da ricondurre alla categoria dei monouso.