Se le ragioni addotte a fondamento di un licenziamento per motivo oggettivo sono manifestamente insussistenti sul piano fattuale, al giudice non è data alcuna scelta sul regime di tutela, reintegratoria o meramente indennitaria, applicabile. È una decisione che merita attenzione perché afferma un principio che non era sin qui consolidato.
La Corte di Cassazione (sentenza 7167/2019) afferma che l’inciso dell’articolo 18, comma 7, della legge 300/1970, a norma del quale il giudice «può altresì applicare» il regime di tutela della reintegrazione attenuata (comma 4 del medesimo articolo) non lascia, in realtà, alcun margine di scelta, posto che, se la ricostruzione dei fatti dedotta a fondamento del motivo oggettivo di licenziamento è manifestamente insussistente, l’unica sanzione applicabile consiste nella tutela reale.
La Suprema corte è netta e inequivocabile nell’affermazione per cui l’inciso della norma statutaria non consente al giudice un intervento discrezionale rispetto al regime di tutela applicabile in presenza di illegittimità del licenziamento per ragioni riconducibili all’organizzazione aziendale: se il fatto esposto nella lettera di licenziamento è manifestamente insussistente rimane solo e unicamente la protezione delineata dall’articolo 18, comma 4 dello statuto dei lavoratori.