L’Azienda Experientia s.r.l. con sede in Torino ed in persona dell’ Amministratore delegato, la R.S.A. aziendale nella persona di Elena Taverna, assistita nella persona di Metta Sabrina dalla O.S. FESICA CONFSAL hanno
istituito da marzo 2019, la “Banca ore” nella quale fare confluire le ore di straordinario individualmente svolte con le seguenti modalità:
Compatibilmente con le esigenze di servizio, le ore accantonate nella “Banca ore” dovranno essere recuperate nel mese successivo; nel caso ciò non fosse possibile il recupero sarà pianificato dall’azienda entro il 28 febbraio dell’ anno successivo.
La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta dei giorni di ferie, fermo restando l’obbligo di fruizione nei termini di legge dei giorni di ferie nell’anno di maturazione e delle ore accantonate nella “Banca ore” rispetto alle ore di permessi contrattuali.
L’ accordo verrà confermato di anno in anno salvo diverse previsioni apportate dal rinnovo del C.C.N.L. di categoria.
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Di seguito il REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE
L’orario di lavoro, così come stabilito dal CCNL, dai regolamenti aziendali e da eventuali accordi aziendali, è il punto di riferimento per l’esatto computo del debito orario mensile. Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare sono tutte quelle rese oltre l’orario di lavoro, effettuate previa autorizzazione dei diretti responsabili aziendali.
A ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale su cui potrà immettere o prelevare ore. L’utilizzo delle ore accantonate avviene previa autorizzazione del diretto responsabile, a seconda delle necessità personali e di servizio. Il saldo a credito delle ore viene evidenziato nei prospetti paga mensili.
Non rappresentano quota significativa ai fini dell’accreditamento orario sul conto della banca delle ore, frazioni inferiori ai 15 minuti.. Anche il personale part time può aderire all’istituto della banca delle ore, utilizzando le ore supplementari effettuate. Le ore accantonate restano a disposizione per essere utilizzate entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Il recupero delle eccedenze orario non deve, in ogni modo, interferire con la programmazione delle ferie, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle esigenze organizzative. In ambito di programmazione delle assenze prevale il consumo delle ferie spettanti maturate nell’anno precedente.
La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica o consuetudine aziendale in uso, ed essere autorizzate. L’azienda può differire il periodo individuale per la fruizione delle ore accantonate qualora si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili.
L’accordo ha trovato applicazione dal momento della sottoscrizione.