Torino, istituita la “banca ore” in azienda a presenza sindacale Fesica Confsal

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Torino, istituita la “banca ore” in azienda a presenza sindacale Fesica Confsal

L’Azienda Experientia s.r.l. con sede in Torino ed in persona dell’ Amministratore delegato, la R.S.A. aziendale nella persona di Elena Taverna, assistita nella persona di Metta Sabrina dalla O.S. FESICA CONFSAL hanno 

istituito da marzo 2019, la “Banca ore” nella quale fare confluire le ore di straordinario individualmente svolte con le seguenti modalità:

  • Tutte le ore di straordinario e supplementare comunque svolte dal personale confluiranno direttamente nella “Banca ore” senza alcuna maggiorazione;
  • Leoredi viaggio, in movimento, confluiranno in “Banca ore” al 50%. Il recupero delle ore confluite nella “banca delle ore” avverrà con le seguenti modalità:

Compatibilmente con le esigenze di servizio, le ore accantonate nella “Banca ore” dovranno essere recuperate nel mese successivo; nel caso ciò non fosse possibile il recupero sarà pianificato dall’azienda entro il 28 febbraio dell’ anno successivo.

  • Le ore assegnate al recupero, sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga.

La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta dei giorni di ferie, fermo restando l’obbligo di fruizione nei termini di legge dei giorni di ferie nell’anno di maturazione e delle ore accantonate nella “Banca ore” rispetto alle ore di permessi contrattuali.

  • Le richieste di ore di cui sopra sono accolte nel limite del 40% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nelle ore interessate. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenendo conto delle esigenze aziendali.
  • Qualora, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate nella “Banca ore” entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario indicate all’articolo 137 C.C.N.L. Commercio (di cui in allegato)
  • Qualora, per effetto di dimissioni, il termine indicato per il godimento non sia raggiunto, ovvero il rapporto sia cessato prima del 28 febbraio dell’anno successivo, le eventuali ore contabilizzate nella “Banca ore” saranno liquidate senza maggiorazione; le ore accantonate in “Banca ore” potranno essere utilizzate nel periodo di preavviso.
  • Qualora, il godimento entro il 28 febbraio dell’anno successivo, delle ore contabilizzate nella banca ore non sia stato possibile per assenza del lavoratore dovuta a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a malattia, maternità, infortunio, aspettativa ecc, avverrà lo slittamento del termine per un periodo pari all’assenza che ne ha determinato il mancato godimento, qualora l’assenza superi la durata di mesi 1 (uno).
  • AI fine di venire incontro alle esigenze di flessibilità richiesta dalla particolare attività svolta, le parti concordano di elevare al 40% la percentuale dei tempi determinati contemporaneamente presenti in azienda rispetto ai tempi indeterminati al momento dell’assunzione.

L’ accordo verrà confermato di anno in anno salvo diverse previsioni apportate dal rinnovo del C.C.N.L. di categoria.

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Di seguito il REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE

  1. Orario di lavoro

L’orario di lavoro, così come stabilito dal CCNL, dai regolamenti aziendali e da eventuali accordi aziendali, è il punto di riferimento per l’esatto computo del debito orario mensile. Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare sono tutte quelle rese oltre l’orario di lavoro, effettuate previa autorizzazione dei diretti responsabili aziendali.

  1. Conto individuale per lavoratore

A ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale su cui potrà immettere o prelevare ore. L’utilizzo delle ore accantonate avviene previa autorizzazione del diretto responsabile, a seconda delle necessità personali e di servizio. Il saldo a credito delle ore viene evidenziato nei prospetti paga mensili.

  1. Utilizzo del conto

Non rappresentano quota significativa ai fini dell’accreditamento orario sul conto della banca delle ore, frazioni inferiori ai 15 minuti.. Anche il personale part time può aderire all’istituto della banca delle ore, utilizzando le ore supplementari effettuate. Le ore accantonate restano a disposizione per essere utilizzate entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il recupero delle eccedenze orario non deve, in ogni modo, interferire con la programmazione delle ferie, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle esigenze organizzative. In ambito di programmazione delle assenze prevale il consumo delle ferie spettanti maturate nell’anno precedente.

  1. Riposi compensativi

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica o consuetudine aziendale in uso, ed essere autorizzate. L’azienda può differire il periodo individuale per la fruizione delle ore accantonate qualora si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili.

L’accordo ha trovato applicazione dal momento della sottoscrizione.