”La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo) come autenticamente interpretato dall’art. 2, co. 25, L. n. 549/1995 (“L’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”)”.
La Sentenza n. 80/2019 pubbl. il 26/02/2019 RG n. 238/2017 del giudice del Lavoro di Pavia Federica Ferrari, ha dato ragione sui Ccnl Confsal – contro l’INPS – a Daniela Bracchi che in qualità di titolare della omonima impresa individuale, aveva applicato alle proprie dipendenti Elena Morellato e Cavalli Elisa il CCNL siglato dalla SNA e dalla CONFSAL/FESICA e CONFSAL/FISALS ed aveva assunto, come base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, retribuzioni inferiori a quelle previste dalle citt. norme di legge.
Di seguito uno stralcio della sentenza:
“La maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 248/08 cit., come pure ai sensi dell’analoga previsione dettata in materia di imponibile contributivo dall’art. 1 d.l. n. 338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato.
Spetta all’INPS dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali (v. Cass. 23.4.1999 n. 4074 e Cass. 19.5.2003 n. 7842), non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo.
E’ in concreto fuori discussione, e neppure INPS afferma il contrario, la maggiore rappresentatività, quantomeno in termini di imprese associate, delle OO.SS. che per parte datoriale hanno stipulato il CCNL invocato dalla ricorrente (cd CCNL SNA).
Quanto alle OOSS dei lavoratori non si ritiene possa accedersi alla tesi del “fatto notorio”. Secondo quanto statuito da giurisprudenza anche di legittimità, “… il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo del contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tali grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile … restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice …” (cfr. Cassazione, sentenza del 19.03.2014, n. 6299).
Va osservato che lo stesso Ministero del Lavoro – con il decreto n. 14280 ter del 4 luglio 2014, successivo a quella richiamata da INPS del 1.6.2012– ha dato atto che “da una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali citate condotta in base ai suindicati criteri risultano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le seguenti organizzazioni sindacali: (…) Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL)” (doc. 21 all INPS).
Orbene, sulla base degli indici in virtù dei quali viene valutata la rappresentatività sindacale, il Ministero del Lavoro ha confermato che la CONFSAL – ossia la sigla sindacale dei lavoratori firmataria del CCNL applicato dall’Agenzia ricorrente – dev’essere annoverata tra quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per le ragioni esposto deve essere annullato l’avviso di addebito opposto.
Le spese di lite vengono compensate, alla luce della particolarità del caso e della complessità della normativa di settore.
visto l’art. 429 c.p.c.,
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’avviso di addebito n. 307 2016 0003634252000 emesso nei confronti della parte ricorrente;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.