Vale la settimana lunga ai fini della verifica del rispetto dell’orario notturno di lavoro. Il limite medio di otto ore di lavoro notturno nelle 24 ammesso per legge, infatti, deve essere calcolato sulla base di una settimana lavorativa di sei giorni, a prescindere dall’effettiva articolazione dell’orario settimanale di lavoro del lavoratore interessato (su cinque o sei giorni di lavoro). Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 1438/2019.
L’orario notturno. La disciplina sull’orario di lavoro (art. 13 del dlgs n. 66/2003) stabilisce che «l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite».
La norma non precisa, tuttavia, in riferimento a che parametro temporale (settimana, mese, anno) occorre verificare la media oraria. Tale lacuna è stata colmata in via amministrativa dal ministero del lavoro, il quale ha precisato che «tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari a 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione» (circolare n. 8/2005).