È «somministrazione fraudolenta» il comportamento di un datore di lavoro che, licenziato un dipendente, lo riutilizzi tramite agenzia interinale. A sostenerlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 3/2019, che illustra la reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta, a partire dal 12 agosto 2018, con la conversione in legge n. 96/2018 del decreto legge n. 87/2018, c.d. Decreto dignità.
Ritorna il reato. Il reato di somministrazione fraudolenta, (re)introdotto all’art. 38-bis del dlgs n. 81/2015, si configura in tutti i casi in cui «la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore». Già previsto dalla riforma Biagi (dlgs n. 276/2003) è stato poi abolito dalla riforma Jobs act. L’illecito è ora punito con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, fermo restando l’applicazione dell’art. 18, dlgs n. 276/2003 che punisce con una sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita (si veda la tabella).
L’Inl illustra la novità nell’ambito di due specifici casi, nell’ambito dell’appalto illecito e fuori da tale ambito.
L’approfondimento di ItaliaOggi a pagina 16 dell’edizione odierna: