È possibile presentare all’Inps domanda per ottenere l’Ape sociale non solo da parte di chi matura i requisiti nel 2019 ma anche di chi li ha perfezionati nel 2018 e non ha fatto richiesta, nonché da chi è stato escluso per mancanza di risorse nell’anno precedente. Per fornire le istruzione, l’Inps ha emanato la circolare 1° febbraio 2019, numero 15.
Si può fare domanda di Ape sociale anche chi ha perfezionato i requisiti negli anni passati e chi è decaduto dal beneficio ottenuto nel 2017 o 2018; in ogni caso, la decorrenza non potrà essere anteriore al 1° febbraio. Lo precisa l’Inps nella Circolare Inps n. 18-2019, spiegando che la proroga dell’Ape sociale fino al 31 dicembre 2019 è fatta dal dl n. 4/2019 senza soluzione di continuità rispetto al passato. La prima scadenza delle domande di riconoscimento del diritto è fissata al 31 marzo. Mettersi a riposo prima.
L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 mesi nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico. Nel periodo di riposo, prima di ricevere la pensione vera e proprio, si riceve un sussidio mensile d’importo massimo pari a 1.500 euro lordi a carico dello stato.
Queste le condizioni per il diritto:
Il procedimento di riconoscimento dell’Ape sociale 2019 è lo stesso degli anni passati, quindi in base a due domande, utilizzando gli stessi modelli già utilizzati per le passate edizioni che, dal 29 gennaio, sono disponibili sul sito dell’Inps.
La prima domanda è finalizzata a ottenere il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, cui provvede l’Inps a seguito di domanda da parte dell’interessato che può presentarla entro i nuovi termini del 31 marzo, del 15 luglio e del 30 novembre 2019. Le domande presentate dopo il 30 novembre sono prese in considerazione solo se residuano risorse finanziarie. L’esito della prima domanda è comunicato dall’Inps nel rispetto dell’agenda indicata in tabella.
L’Inps comunica il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, con indicazione della prima decorrenza utile ovvero il rigetto della domanda, qualora non sussistano le condizioni per il diritto. Seconda domanda: la richiesta.
La seconda domanda è di richiesta di liquidazione dell’Ape. Può essere presentata all’Inps solo da chi abbia ottenuto esito positivo alla prima, senza termine. In presenza di tutti i requisiti, l’Ape sociale decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio e, precisa la circolare, dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio (la seconda domanda).