Chieti, firmato accordo di prossimità tra Fesica e “La Brillante Srl”

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Chieti, firmato accordo di prossimità tra Fesica e “La Brillante Srl”

Firmato accordo di prossimità sui contratti a tempo indeterminato 

 

La Società La Brillante S.r.l. di Chieti e l’Organizzazione Sindacale Regionale Fesica Confsal, nella persona del segretario provinciale Alessandro Azzola, le R.S.A., premesso che l’art.I, comma 1-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 prevede che non è richiesto il requisito di cui al comma 1 nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori  di  lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;l’art. 10, comma 7, lettssera b) ssdel d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 esonera da limitazioni quantitative i contratti conclusi per ragioni di stagionalità; l’art. 10, comma 7 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 stabilisce che è affidata ai contratti collettivi nazionali l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto de contratto a tempo determinato;

il CCNL “Pulizia“vigente, regolamenta anche in termini quantitativi l’istituto del contratto a tempo determinato;

Pertanto, durante tali periodi, l’incremento dell’attività è notevole, ed il limite stabilito dal CCNL nel caso in specie, la Società La Brillante S.r.l., pm non rientrando nelle attività che la normativa vigente definisce “STAGIONALI”, tuttavia, essendo strettamente connessa agli esiti periodici degli appalti, i quali, non possiedono scadenza predeterminata e tanto meno predeterminabile, non consentono di individuare una data certa al termine delle lavorazioni, legate indissolubilmente all’appalto  medesimo (limite del 20%), nonché stabilito dalla normativa vigente, cosiddetto “Decreto Dignità”, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, (limite del 20%), risulta essere del tutto insufficiente ed inadeguato alla fattispecie in esame.

L’art 8 del d.1. 13 agosto 2011, n. 138prevede che i contratti collettivi sottoscritti a livello territoriale possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti  di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; al 2° comma viene  precisato che le intese possono riguardare la regolazione dei contratti a termine;

l’Accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all’incremento di competitività;

l’Accordo rispetta la Costituzione, in particolare l’art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro;

l’applicazione pedissequa dei limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente, “Decreto  Dignità”  succitato,  e  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  “Pulizia 

significa impedire alle imprese l’esercizio dell’attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività o addirittura indurle ad adottare pratiche irregolari.

Ciò premesso si è convenuto che l’accordo è applicabile all’Azienda La Brillante S.r.l. che, allo stato è in regola con gli adempimenti contrattualmente previsti (retribuzioni – contribuzioni -premi – imposte), che risente fortemente dei contratti di appalto, e del loro incerto andamento, in misura tale che il volume d i affari sia notevolment e superiore a quello conseguito nella concreta portata dell’appalto.

Pertanto, i contratti di lavoro stipulati per far fronte alla durata dell’appalto, nonché, come sopra detto, alla sua portata, presci ndono dal numero d i lavoratori in organico dal 01 Gennaio del medesimo anno, e non sottostanno a nessun limite quantitativo. I contratti di lavoro, stipulati per prestazioni da svolgersi nei periodi di cui all’articolo 2, sono esenti dal limite temporale complessivo dei 24 mesi.I contratti di lavoro, stipulati per prestazioni da svolgersi nei periodi d i cui all’art. 2, sono altresì esenti dal limite di n. 4 proroghe individuali, e svincolati dall’apposizione delle cosiddette “CAUSALI”, individuate tassativamente  nel Decreto Dignità.

Per i contratti medesimi, vige in deroga, il principio del cosiddetto “STOP and GO”.

Qualora la contrattazione collettiva nazionale in futuro regolamentasse l ‘istituto  del  contratto  a tempo determinato relativamente all’attività stagionale delle imprese a carattere annuale, nonché la legislazione vigente i n materia, cosiddetto Decreto Dignità, le Parti firmatarie del presente accordo, si incontreranno per valutare eventuali correttivi da apportare allo stesso, come anche la possibilità di una sua soppressione.

L’accordo già in vigore si rinnoverà tacitamente di anno in anno, se non disdettato da una delle due parti firmatarie, con lettera raccomandata , almeno tre mesi prima della scadenza.