Sanzioni maggiorate per i datori di lavoro che violano le norme in materia di lavoro e legislazione sociale. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stati aumentati del 20% gli importi delle sanzioni attualmente vigenti per l’impiego irregolare di manodopera, ossia senza preventiva comunicazione al Centro per l’impiego. Ma non solo, in quanto l’incremento delle sanzioni riguarda anche la mancata comunicazione del distacco transnazionale, la somministrazione irregolare di lavoro e l’inosservanza delle norme sull’orario di lavoro, riposo e ferie. Aumentano anche, ma nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008). Attenzione: le anzidette maggiorazioni s’intendono raddoppiate se il datore di lavoro si dimostra recidivo. Sul punto, i primi chiarimenti sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2/2019, che recepisce le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 445, lett. d) e f) della legge 145/2018).
Lavoro nero. Nel rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il governo ha inasprito alcune sanzioni per i datori di lavoro non in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, con decorrenza 1° gennaio 2019, aumentano del 20% gli importi sanzionatori dovuti per violazioni in materia di lavoro nero (art. 3 del dl 12/2002 convertito con modificazioni, dalla legge 73/2002).
Per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente: • sino a 30 giorni di lavoro effettivo, la sanzione, rispettivamente la minima e la massima, si attesta ora a 1.800 euro e a 10.800 euro (prima era compresa tra 1.500 euro e 9.000 euro); • per oltre 30 giorni e fino a 60 giorni di lavoro effettivo, l’importo si attesta ora tra un minimo di 3.600 euro e un massimo di 21.600 euro (prima andava da 3.000 euro a 18.000 euro); • per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, la sanzione, dal nuovo anno, va da un minimo di 7.200 euro a un massimo di 43.200 euro (mentre prima oscillava tra 6.000 e 36.000 euro). Somministrazione.
L’aumento del 20% investe anche tutte le violazioni in materia di somministrazione di manodopera, ai sensi dell’art. 18 del dlgs 276/2003. Si tratta, in particolare, dell’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione che viene ora punito, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, con un importo di 60 euro (anziché 50 euro). Distacco transnazionale. In materia di distacco transnazionale (art. 12, dlgs 136/2016), l’aumento delle sanzioni (sempre del 20%) riguarda:
• l’omessa comunicazione preventiva, che si attesta ora tra 180 euro e 600 euro (prima era compresa tra 150 euro e 500 euro);
• la mancata conservazione dei documenti (es. contratto di lavoro, prospetti paga che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro, documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni), che sale, rispettivamente, per l’importo minimo e massimo, a 600 euro e a 3.600 euro (prima era compresa tra 500 euro e 3.000 euro);
• e infine, la mancata nomina del referente, che è punita per un importo che può variare tra 2.400 euro e 7.200 euro (prima era compresa tra 2.000 e 6.000 euro). Orario, riposo e ferie. Sanzioni incrementante, sempre del 20%, anche per i datori di lavoro che non rispettano la durata massima dell’orario di lavoro, fissata in 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni. In tal caso, la nuova sanzione va da 240 euro a 1.800 euro (prima andava da 200 euro a 1.500 euro). Importi maggiori sono previsti laddove la violazione sia riferita a più di 5 lavoratori ovvero si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento. Analoga maggiorazione è prevista per l’inosservanza delle disposizioni sui riposi settimanali (da 240 euro a 1.800 euro), riposi giornalieri (da 120 euro a 360 euro) e ferie annuali (da 120 euro a 720 euro). Anche in tali casi si applica un sistema «a scaglioni», in relazione alla gravità degli illeciti.