Mobilità in deroga
Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni sulla possibilità di concessione di un trattamento di mobilità in deroga, previste dall’articolo 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si applicano anche ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017).
I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L’eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest’ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.
La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale – da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ed è ammessa a prescindere dall’applicazione dei criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473.
La platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga, viene estesa anche ai soggetti, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale. Inoltre, viene previsto che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Contrasto al caporalato
La norma prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali.
La presidenza del “Tavolo” è attribuita al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli altri componenti sono rappresentanti delle seguenti istituzioni: Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anpal, INL, Inps, Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, Corpo della Guardia di Finanza, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, ANCI. Inoltre possono partecipare alle riunioni anche i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo Settore. Il “Tavolo” opererà con un massimo di 15 componenti, per una durata di anni 3 prorogabile per pari periodo, con partecipazione gratuita dei componenti salvo spese di viaggio e soggiorno e con le spese di funzionamento a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie.