Contratti di prestazione occasionale più flessibili nel settore alberghiero e in quello turistico. La circolare Inps 103 del 17 ottobre 2018 ha fatto il punto sulla disciplina dei “nuovi voucher” alla luce del Dl 87/2018: l’articolo2-bis , introdotto nel decreto dalla legge di conversione 96/2018, ha infatti modificato la materia, con alcune deroghe rispetto alla disciplina generale.
Proprio in questo periodo dell’anno, ormai prossimo alle festività natalizie, le aperture introdotte dal decreto estivo potrebbero fornire più appeal a questa formula (prevista dal Dl 50/2017, articolo 54-bis ), nelle strutture ricettive. Le aperture del decreto estivo. Come illustrato dalla circolare 103, le aziende interessate sono quelle che, complessivamente, non occupano più di otto dipendenti a tempo indeterminato (il limite ordinario è di cinque unità) e che operano nel settore del turismo secondo quanto risulta dal Registro imprese. Si tratta delle attività principali o prevalenti classificate come alberghi (codice Ateco2007 55.10.00), villaggi turistici (55.20.10), ostelli della gioventù (55.20.20), rifugi di montagna (55.20.30), colonie marine e montane (55.20.40), affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51), aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Le imprese prive di iscrizione al Registro dovranno dichiarare – all’interno della procedura informatica dedicata alla gestione delle prestazioni occasionali – di svolgere attività nel settore del turismo e fornire tutti gli elementi utili all’Istituto per verificarne la corretta classificazione. Quanto ai parametri economici, ai fini del superamento della soglia massima di 5mila euro annui da parte dell’utilizzatore, i compensi erogati ai prestatori di lavoro occasionale nel turismo sono computabili al 75 per cento del loro importo.
In sostanza, per l’utilizzatore il tetto massimo annuo di compensi erogabili passa da 5 mila a 6.666 euro netti.
I paletti da rispettare. In ogni caso, anche per le attività svolte nel settore alberghiero e turistico, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’esecuzione di appalti di opere o servizi e con lavoratori che hanno avuto, con lo stesso utilizzatore, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, i committenti appartenenti al settore del turismo, possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale entro i limiti stabiliti dalla legge ed esclusivamente per le attività lavorative rese da prestatori appartenenti a determinate categorie:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
• persone disoccupate o percettori di prestazioni integrative del salario, o altre prestazioni di sostegno al reddito.