Indennità di maternità, deroga estesa. Non computata l’assistenza ad handicap gravi

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Indennità di maternità, deroga estesa. Non computata l’assistenza ad handicap gravi

Il congedo straordinario è «neutro» ai fini del riconoscimento dell’indennità di maternità fuori del rapporto di lavoro solo se fruito per l’assistenza a coniuge convivente o a figlio, portatori di handicap in situazione di gravità.

Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 4074/2018, illustrando gli effetti della sentenza della corte costituzionale n. 158/2018, estesi inoltre ai casi di unione civile. La pronuncia riguarda l’indennità di maternità, che spetta per tutto il periodo di congedo di maternità (cinque mesi), nonché, nei casi previsti, anche per il periodo di astensione obbligatoria anticipata.

L’indennità spetta a una condizione basilare: che per la lavoratrice sussista un valido rapporto di lavoro. La condizione può essere derogata in due ipotesi: in caso di sospensione o di assenza dal lavoro senza retribuzione (ad esempio per intervento di cassa integrazione, per motivi personali, sciopero) e in caso di disoccupazione (cioè di perdita del posto di lavoro).

La validità di entrambe le deroghe è condizionata al fatto che, tra lo stop del lavoro e l’inizio della maternità, non siano trascorsi 60 giorni. Dal computo di tale periodo non si tiene conto delle assenze di malattia e d’infortunio.