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Lavoro: Entra in vigore il decreto dignità

Il decreto dignità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018,  recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, contiene numerose modifiche che riguardano il mondo del lavoro.

Le nuove regole si applicheranno dal 1° novembre 2018.

Uno degli aspetti caratterizzanti della nuova normativa, è rappresentato dalla modifica dell’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015. Il nuovo art. 19 prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale”, possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi. La durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act. Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza delle seguenti causali:

  • Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività
  • Ragioni sostitutive
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria

Proroghe e rinnovi

L’art. 21 del D.lgs. 81/2015 è stato profondamente modificato. E’ stato inserito il comma 01 il quale statuisce che il contratto a termine può essere rinnovato solo in presenza di una delle causali previste dal comma 1 dell’art. 19.

Per quanto concerne le proroghe, un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere liberamente prorogato solo nel periodo massimo dei 12 mesi, in caso contrario la proroga dovrà essere sostenuta da una delle ragioni previste dal comma 1 dell’art. 19.  Il numero massimo delle proroghe passa da 5 a 4 nell’arco dei 24 mesi, e quindi il contratto a tempo determinato si considererà a tempo indeterminato a partire dalla data di concorrenza della quinta proroga (non più la sesta).

Le nuove ragioni giustificatrici di proroghe e rinnovi, non trovano applicazione per le attività stagionali.

Termine dell’impugnazione

L’art. 1 comma 1, lettera c) del D.L. n. 87/2018 ha ampliato i termini di impugnazione del contratto a tempo determinato, che passano da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, secondo una delle modalità previste dall’art. 6 della legge n. 604/1966.