Lavoro occasionale, turismo e agricoltura: tetti ampi, più tempo per l’utilizzo della prestazione

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Lavoro occasionale, turismo e agricoltura: tetti ampi, più tempo per l’utilizzo della prestazione

Più tempo per i datori di lavoro del settore agricolo per l’utilizzo della prestazione di lavoro occasionale. Infatti, a decorrere dal 12 agosto scorso, il limite massimo entro il quale deve essere resa la prestazione lavorativa è passato da 3 a 10 giorni. A precisarlo è l’Inps con la circolare n. 103/2018, con la quale sono state fornite istruzioni operative per la corretta gestione della disciplina del lavoro occasionale, alla luce delle ultime novità introdotte dal cosiddetto «Decreto Dignità» (art. 2-bis del dl n. 87/2018, convertito con modificazioni in legge n. 96/2018). Ecco le altre norme in vigore. 

Meno vincoli nel settore turistico. In un’ottica di semplificazione e alleggerimento dei vincoli normativi che regolano l’utilizzo dell’istituto del lavoro occasionale, e in particolare il Contratto di prestazione occasionale (in breve «Cpo»), il legislatore interviene in favore delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. In particolare, se prima del 12 agosto 2018 era necessario per i committenti rispettare la condizione di non avere alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con il decreto dignità tale limite è passato da 5 a 8 dipendenti.

Categorie svantaggiate. Si ricorda, a tal proposito, che nel settore turistico, così come in quello agricolo, è possibile impiegare in maniera occasionale e saltuaria con il Cpo esclusivamente soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie svantaggiate:  

• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

 • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

• persone disoccupate;

 • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, oppure di altre prestazioni a sostegno del reddito. Per questi ultimi, i compensi si computano nella misura del 75%. I codici Ateco2007. Per quanto concerne sempre il settore turistico, l’Inps elenca espressamente le attività rientranti nel predetto regime, contraddistinte dai seguenti codici Ateco2007;

• alberghi (55.10.00); • villaggi turistici (55.20.10); 

• ostelli della gioventù (55.20.20);

• rifugi di montagna (55.20.30);

• colonie marine e montane (55.20.40);

• affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);

• aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00). Tali codici devono essere indicati in fase di registrazione sul portale telematico dell’Inps, nella sezione dedicata alle «Prestazioni occasionali». L’adempimento, tra l’altro, è necessario anche da chi risulta già iscritto sul predetto portale, in quanto verrà richiesto dalla procedura telematica in fase di primo accesso. Nuovo regime per gli enti locali. Così come per il settore agricolo, anche gli enti locali hanno la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Questi ultimi possono fare ricorso al Cpo esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

• nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

• per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

• per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

• per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Al riguardo si evidenzia che gli enti locali, come anche le pubbliche amministrazioni in genere, non sono soggetti al divieto di utilizzo del Cpo previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, possono essere impiegate tutte le categorie di soggetti, poiché non si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo. Autocertificazione condizione di svantaggio. 

Altra importante novità riguarda l’obbligo di indicare, in fase di registrazione del prestatore sul sito Inps, se il lavoratore appartiene a una delle categorie considerate «svantaggiate». In altri termini, nel servizio «Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia» occorre indicare se il soggetto è uno studente, un soggetto disoccupato, un pensionato oppure un percettore di misure di sostegno al reddito. Per i lavoratori agricoli, invece, viene previsto l’obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato (Otd). In questo modo, l’Inps automaticamente conteggia gli importi ricevuti dal lavoratore nella misura del 75%, in modo tale da non superare con facilità il limite massimo di 5 mila euro netti nell’anno civile. Difatti, per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro invece che 5 mila euro.

I limiti economici. In relazione ai limiti economici si ricorda che l’attuale disciplina prevede l’obbligo:

• per ciascun prestatore di non superare il tetto di 5 mila euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori, ovvero 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore;

• per ciascun utilizzatore di non superare il tetto di 5 mila euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. Detti importi sono riferiti ai compensi netti percepiti dal prestatore. Si tratta di emolumenti esenti da imposizione fiscale, che non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.