Siglato l’accordo sindacale con le agenzie territoriali di assicurazione

Nasce Ebiasp Puglia di Fesica Confsal – Conflavoro Pmi “per rilanciare il lavoro nelle terre dell’Ilva”
24 Luglio 2018
ARCHIVIO CCNL (vedi tutti)
25 Luglio 2018

Siglato l’accordo sindacale con le agenzie territoriali di assicurazione

A seguito dell’accordo nazionale di 2° livello la Fesica Confsal, la Confsal Fisals e il sindacato nazionale dipendenti delle agenzie assicurative, hanno convenuto che durante i mesi di luglio e agosto – presso le Agenzie di assicurazione in gestione libera – potrà essere adottato su richiesta dei dipendenti l’orario di 27,30 ore settimanali.

Ma entriamo nello specifico: Le ore di lavoro settimanali saranno generalmente distribuite su sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, con orario di cinque ore giornaliere per 5 giorni più 2,30 per una giornata e per effetto della gestione dell’orario previsto dagli articoli 1 e 2 del presente accordo, le ore non lavorate saranno compensate con pari ore di ferie; L’orario ridotto potrà, inoltre, essere adottato anche limitatamente al solo mese di agosto, per quattro settimane, sempre con inizio dal primo lunedì del mese; anche in questo caso le ore non lavorate saranno compensate con pari ore di ferie. Dovranno essere, altresì concordati fra l’Agenzia ed i dipendenti, l’orario di inizio del turno antimeridiano dalle 07.30 alle 08.30; il giorno e l’orario del rientro pomeridiano se concordato;

La decisione di adottare l’orario ridotto e la scelta della modalità di tale orario dovranno essere comunicate, prima dell’inizio, per iscritto, da ogni singola Agenzia, all’Ufficio Provinciale del Lavoro così come previsto dalla normativa vigente e all’EBISEP. A compensazione del minore orario di lavoro svolto, da calcolarsi sulle giornate di presenza, potranno essere concordate fra Agenzie e dipendenti il recupero con altrettante ore a titolo di ferie; il recupero con  altrettante ore di lavoro da effettuarsi a partire dal 1° settembre ed entro il 31 dicembre nei limiti di orario complessivo giornaliero previsti dall’art. 28 comma 3 del CCNL vigente.

Per i lavoratori part-time, invece, il presente accordo si applica esclusivamente per le ore lavorate eccedenti le 27,30 previste.