Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere è riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali.
In particolare, per le cooperative sociali che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre prossimo, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali.
Il rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’esonero contributivo in argomento è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.